2 Dicembre 2014

Conferimento di azienda organizzata in impresa familiare – parte 3

di Giovanni Valcarenghi
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Nei precedenti interventi (“
Conferimento in società di un’azienda organizzata in impresa familiare” del 26 novembre e “
Conferimento di azienda organizzata in impresa familiare – parte 2” del 28 novembre), abbiamo delineato
la natura individuale e non societaria dell’impresa familiare e le
conseguenze di natura fiscale che si producono, in capo al titolare ed ai collaboratori, in occasione della liquidazione delle quote di incremento di valore al momento della cessazione del rapporto.
Ci resta ora da concludere l’analisi evidenziando le
conseguenze di natura contabile da gestire in capo alla impresa familiare, ove la medesima sia in regime di contabilità ordinaria.
Al riguardo si potrebbero seguire
due impostazioni:
  1. la completa estraneità della liquidazione al comparto contabile dell’impresa individuale;
  2. l’esistenza di un collegamento tra il patrimonio netto dell’impresa familiare ed il diritto di credito del familiare.
La
prima tesi potrebbe essere
corroborata dalle conclusioni fiscali cui siamo giunti in precedente intervento, essendosi affermato che:
la liquidazione al coniuge del diritto di partecipazione all’impresa familiare afferisce alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e pertanto non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR.
In tal senso, ipotizzando il conferimento in una New.co. società di capitali, il perito chiamato alla stima:
  • valuterà il compendio aziendale senza ipotizzare l’esistenza di debiti nei confronti degli ex collaboratori;
  • valuterà l’eventuale credito apportato dai collaboratori (ove non fosse avvenuta la materiale erogazione delle somme poi conferite sotto forma di denaro dagli ex collaboratori, ora nuovi soci dell’ente collettivo), quale elemento necessario alla sottoscrizione del capitale.
La
seconda tesi, che a parere di chi scrive
sembra preferibile, dovrebbe invece riscontrare nelle scritture della ditta individuale (come ultimo atto dell’impresa familiare)
l’evidenza del debito nei confronti dei collaboratori, che potrà essere estinto o meno, a seconda della scelta effettuata.
In tal senso, dunque, si privilegia il riscontro del fatto che il diritto maturato dai collaboratori discende pur sempre dall’attività esercitata dall’impresa individuale, con la conseguenza che gli incrementi spettanti sarebbero racchiusi nel patrimonio netto aziendale.
Quindi:
  • si dovrebbe operare un decremento del patrimonio netto;
  • si dovrebbe aprire una voce di debito nei confronti dei collaboratori.
Questa voce di debito,
senza che si producano riflessi fiscali né sul percipiente né sull’erogante, potrà essere saldata prima del conferimento, fuoriuscendo dal novero delle poste da sottoporre a stima, oppure potrà restare nei conti dell’azienda.
Nel primo caso, il decremento implica che il
titolare ha già regolato monetariamente le attribuzioni, con la conseguenza che il familiare potrà apportare denaro per sottoscrivere la partecipazione nella New.co..
Nel secondo caso, significa che
il debito non è stato saldato ed il familiare potrà sottoscrivere la medesima partecipazione
apportando il suo diritto di credito che poi, sempre a livello contabile, determinerà un annullamento del debito in precedenza iscritto.
La differente soluzione prescelta può generare
differenti valutazioni in capo al perito chiamato a stimare il valore dell’azienda da conferire nella New.co., per il semplice fatto che si discute della esistenza o dell’assenza di un debito.
Va infine rammentato che, anche nel caso di conferitaria organizzata come società di persone, sarà sempre bene
rispettare una proporzione tra quanto apportato in sede di conferimento e quanto assegnato a titolo di partecipazione, in modo da evitare che si sprigionino dei conferimenti che risultino poi “sproporzionati” rispetto alla stessa partecipazione ricevuta.
In sostanza, non appare lineare che, ad esempio, se il titolare conferisca una azienda del valore economico di 100 ed il collaboratore denaro per 10, si arrivi ad una attribuzione di una partecipazione pari al 50% ciascuno.
Nessuno dei soggetti coinvolti, ovviamente, avrà di che lamentarsi dell’accaduto e, per inciso, anche ove la società fosse di capitali, una eventuale perizia di maggior valore economico dell’azienda non sarebbe di ostacolo alla realizzazione dell’operazione, posto che la medesima rappresenterebbe, comunque, un tetto massimo (e non puntuale) di valore del conferito.
In ogni caso,
operazioni palesemente “sbilanciate” potrebbero celare casistiche miste di conferimento con
donazione.