L’individuazione delle mansioni ed effetti sul patto di prova
di Luca Vannonispecificazione delle mansioni ai fini della legittimità del patto di prova. Mediante tale clausola, le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro nella fase iniziale, definita dalla contrattazione collettiva, senza motivazione e senza preavviso. In sostanza, in tale periodo, il datore di lavoro può valutare le capacità del lavoratore e, eventualmente, recedere dal rapporto di lavoro in caso di esito negativo, senza l’obbligo di motivare il recesso e senza il rischio di incappare nelle tutele dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
della legittimità del patto di prova, è necessario definire compiutamente
nella lettera di assunzione le mansioni del lavoratore: se la prova è funzionale alla verifica delle caratteristiche della prestazione svolta dal lavoratore e se è vero che la prestazione di lavoro è definita, a livello contrattuale, dalle mansioni indicate, allora l’eccessiva genericità di queste ultime non consentirebbe al lavoratore di essere valutato su parametri giuridicamente vincolanti.
la descrizione sintetica accompagnata dal rinvio alla contrattazione collettiva risulta essere sufficientemente determinata e idonea a consentire al lavoratore di conoscere “
il proprio campo di azione e, quindi, l’oggetto della prova”. Richiamando precedenti giurisprudenziali, la sentenza condivide espressamente “
quanto rilevato dal giudice del gravame in ordine al diverso grado di specificazione delle mansioni in relazione alla maggiore discrezionalità della mansioni affidate, il cui ambito risulta meno suscettibile di descrizione analitica quanto più è elevata la competenza richiesta per l’assolvimento delle mansioni di un ufficio articolato quale quello del Responsabile dell’Ufficio tecnico”.
è stata dichiarata la legittimità del rinvio quando le mansioni affidate al lavoratore sono di carattere intellettuale e non meramente esecutivo: pertanto non devono necessariamente essere indicate in dettaglio, ma possono essere determinabili per rinvio.
riguarda mansioni di scarso contenuto professionale: è stato considerato legittimo il licenziamento in prova di un lavoratore, assunto a termine come addetto al magazzino, senza che fossero state indicate nell’assunzione le specifiche mansioni assegnate al dipendente, in quanto l’indicazione della qualifica e del livello del CCNL, stante il carattere semplice delle mansioni, era sufficiente a individuare univocamente la prestazione di lavoro.