Il secondo acconto per l’anno 2014 dei contributi alla Gestione IVS
di Luca Mambrin1 dicembre i contribuenti iscritti alla
Gestione IVS artigiani e commercianti dovranno effettuare
il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2014 dei contributi previdenziali.
metodi di determinazione degli acconti 2014, anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il
metodo storico e, quindi, determinare l’acconto sulla base delle risultanze del modello Unico 2014, ovvero utilizzare
il metodo previsionale, presumendo di conseguire un reddito nel 2014 inferiore a quanto dichiarato nel 2013 e, quindi, versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
- titolari di imprese individuali artigiane;
- titolari di imprese individuali commerciali;
- soci di società artigiane e commerciali tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti.
circolare INPS n.19 /2014 ha stabilito che per l’anno 2014 il
reddito minimale annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto ammonta ad
€ 15.516.
SOGGETTI |
REDDITO |
ALIQUOTA ARTIGIANI |
ALIQUOTA COMMERCIANTI |
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni |
Da € 15.516 fino ad € 46.031* |
22,20% |
22,29% |
Da € 46.031,01 fino ad € 76.718* |
23,20% |
23,29% |
|
collaboratori di età inferiore a 21 anni |
Da € 15.516 fino ad € 46.031* |
19,20% |
19,29% |
Da € 46.031,01 fino ad € 76.718* |
20,20% |
20,29% |
reddito massimale è aumentato fino ad
€ 100.123.
ammontare del reddito da assoggettare a imposizione, deve essere preso in considerazione
il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Si ricorda che, per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio, per le società partecipate in regime di trasparenza.
titolari di impresa individuale in
contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell’acconto è il rigo
RF101 del modello Unico 2014, mentre gli imprenditori in
contabilità semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo
RG36. I
soci di società di persone,
i collaboratori di imprese familiari (i cui contributi sono versati dal titolare) e
i soci di società trasparenti che dichiarano i redditi nel quadro RH, per il calcolo dell’acconto contributivo dovuto dovranno fare riferimento al rigo
RH14, mentre per i soggetti che, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM al rigo
LM6 (reddito lordo o perdita) al netto dell’importo riportato al rigo
LM9 (perdite pregresse), avendo però barrato la a casella “Impresa” o “Impresa familiare”.
circolare INPS n. 74 del 06/06/2014, ovvero alla seguente formula:
Esempio: Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2013 un reddito pari ad € 40.000. Il contribuente dovrà versare, oltre al saldo 2013, anche gli acconti per il 2014 così determinati con applicazione del metodo storico:
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sospensione, tuttavia, non riguarda il versamento dei contributi previdenziali.