8 Novembre 2014

Accertamento con adesione: per la Cassazione non è obbligatorio invitare il contribuente

di Giancarlo Falco
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Con la
Sentenza n.21991 del 17 ottobre 2014 si è scritto un nuovo capitolo, forse decisivo, riguardante l’interpretazione della norma contenuta nell’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 218/1997, ovvero la previsione nell’ambito dell’accertamento con adesione per cui “
entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire”.
Il grosso dibattito in dottrina e Giurisprudenza è stato generato dal fatto che
nella norma non vi è alcun obbligo esplicito per l’Ufficio di convocare il contribuente nel caso in cui quest’ultimo, decidendo appunto di attivare l’accertamento con adesione, protocolli la relativa istanza ai sensi dell’art. 6, comma 2 (D. Lgs. 218/1997).
Come del resto ampiamente illustrato in un precedente contributo (
ECNews del 29 ottobre 2013), spesso la giurisprudenza di merito ha dimostrato una propensione a ritenere nulli
ab origine gli atti impositivi nei casi in cui l’Ufficio non avesse dato seguito alle istanze di accertamento con adesione, omettendo di fissare il relativo contraddittorio. A titolo di esempio, la Commissione tributaria provinciale di Ragusa con la sentenza n. 291 del 2001, richiamando la C.M. 235/E/1997, aveva sottolineato come
“il Ministero, pur ritenendo facoltativo per l’ufficio di attivare di sua iniziativa il procedimento, ritenga al contrario un diritto del contribuente a farlo di propria iniziativa e, per converso, un dovere dell’Ufficio di dare corso all’iter sopra delineato (convocazione, esame delle ragioni del contribuente, proposta accertamento con adesione o presa d’atto dell’inammissibilità del contrasto, che apre irrimediabilmente la via al contenzioso)”.
Di tutt’altro avviso è stata la Corte di Cassazione, che ha già affrontato il caso con l’Ordinanza n. 21760 del 2012 sancendo in quella sede che la convocazione del contribuente costituisce per l’Ufficio
“non un obbligo ma una mera facoltà da esercitarsi in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e di evitare la contestazione in sede giurisprudenziale”.
A scrivere la parola fine, forse, è stata proprio la stessa Corte di Cassazione, con la recente
Sentenza n. 21991 del 17 ottobre 2014.
Nel caso di specie il contribuente, denunziando– (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)– la violazione ed errata applicazione dell’art. 6 del D. Lgs. 218/1997, degli artt. 7 e 12 della L. 212/2000, degli artt. 3 e 21-septies della L. 241/1990 e, conseguentemente, dell’ultimo comma dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 58 del D. Lgs. 546/1992, deduceva che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale, pur non avendo l’Ufficio (in presenza di istanza di accertamento con adesione) attivato la procedura prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 218/1997,
non aveva dichiarato la nullità dell’accertamento.
Lapidaria è stata la decisione dei Supremi Giudici, che hanno testualmente affermato che “
Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero,
in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisivi degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria” (Cass. 28051/2009; 3368/2012); in ogni modo, come chiarito da questa Corte a sezioni unite, “In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D. Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge” (Cass. sez. unite 3676/2010).
A questo punto agli addetti ai lavori ed ai contribuenti non rimane altro che prendere atto di questa, ormai sempre più consolidata, interpretazione della norma.