6 Novembre 2014

I patti parasociali e la loro validità nelle Srl

di Fabio Pauselli
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I
patti parasociali sono quegli accordi per mezzo dei quali si intende
regolare il futuro comportamento degli aderenti al patto, soci e non soci, durante lo svolgimento della vita della società. In particolare vengono siglati per tutelare gli interessi delle parti in causa, per colmare le lacune normative oppure per un generale adeguamento a sopravvenute ed effettive esigenze societarie.
Il codice civile affronta il tema relativo ai patti parasociali
espressamente per le S.p.A., con gli artt. 2341
bis 2341
ter, in quanto, a seguito della riforma del diritto societario, era più sentita in questa tipologia societaria, rispetto alle altre, l’esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario. Tuttavia è la stessa relazione governativa al D.Lgs. n.6/2003 a puntualizzare che
analoghi patti possano riguardare altre forme societarie, per le quali si renderà applicabile la disciplina generale dei contratti e dell’autonomia privata.
Pur essendo permesso nella s.r.l. ricorrere alla stipula di patti parasociali, è bene specificare che a quest’ultima non può essere applicata, per analogia, la disciplina presente nel codice civile, essendo destinata, come abbiamo visto, esclusivamente alle S.p.A., salvo il caso in
cui la società a responsabilità limitata sia la controllante di spa o sapa.
Il motivo per cui non si è voluto regolamentare i patti parasociali nelle s.r.l., relegandone la disciplina all’autonomia privata delle parti, è più che evidente: vista la
maggiore flessibilità della disciplina delle s.r.l. si dovrebbe propendere per un
inserimento di alcune previsioni
direttamente nello statuto sociale, le quali, invece, con riferimento alle S.p.A., inevitabilmente devono essere regolate nei patti parasociali.
Allora, vista la possibilità di disciplinare tutto all’interno dello Statuto, per quale motivo si dovrebbe ricorrere al patto parasociale nelle s.r.l.? Innanzitutto
la riservatezza. Si pensi alla differenza tra patti parasociali e atto costitutivo: l’atto costitutivo ha una
validità erga omnes mentre i patti parasociali hanno
efficacia reale solo tra le parti. In questo modo l’eventuale inadempimento avrà una mera conseguenza risarcitoria tra le parti, non essendo il patto opponibile alla società e, quindi, ai terzi. I patti parasociali, infatti, producono i loro
effetti di natura obbligatoria soltanto fra i soci che li hanno sottoscritti e la loro violazione produce effetti, di tipo risarcitorio,
solo a favore degli aderenti, essendone esclusi dagli effetti i
successivi acquirenti delle quote, gli eredi, i terzi non aderenti e la società risultante dalla fusione. Così, ad esempio, mentre nel caso del
mancato rispetto di una previsione statutaria le decisioni dell’assemblea
possono essere impugnate e annullate, nel caso del
mancato rispetto del patto parasociale non si avrà alcun effetto sulla
piena legittimità della deliberazione assembleare, essendo esperibile la sola azione di risarcimento nei confronti del socio inadempiente.
Ancora, si potrebbe ricorrere ad un patto parasociale al fine di prevedere l’inalienabilità della partecipazione o la restrizione della sua circolazione
senza consentire al socio il diritto di recesso. Oppure prevedere degli accordi in base ai quali i soci decidono
criteri di ripartizione degli utili o delle perdite diversi da quelli stabiliti dallo statuto o dall’atto costitutivo, traducendosi in conguagli riguardanti i soli sottoscrittori dei patti. Inoltre i soci di una s.r.l. potrebbero essere interessati alla stesura di patti parasociali per coinvolgere
soltanto alcuni soci oppure
soggetti terzi estranei alla compagine sociale, fattispecie non regolamentabile in sede statutaria.