Niente responsabilità solidale per gli eredi per imposta di registro
di Luigi Ferrajolieredi rispondono del debito del defunto verso il Fisco relativo all’
imposta di registro solo pro quota e non in solido.
sentenza n. 22426/2014 nella quale è stato specificato che il
principio della corresponsabilità solidale degli eredi per i debiti tributari previsto in relazione alle imposte dirette sui redditi non è applicabile in
via analogica alla fattispecie dell’imposta di registro.
atto di liquidazione per imposta di registro impugnato senza successo da un contribuente che, successivamente, era deceduto.
cartella esattoriale nella quale ha richiesto il pagamento dell’intero debito
in via solidale; una degli eredi ha proposto
opposizione avverso la cartella ma il ricorso è stato respinto sia in primo che in secondo grado.
ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado eccependo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del D.P.R. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 Cod. Civ.
debito ereditario conseguente al recupero nei confronti del
de cuius della maggiore imposta di registro, sarebbe risultata applicabile la
regola generale di cui all’art. 1295 Cod. Civ. (“
Divisibilità tra gli eredi”) che prevede che “
Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”.
Se in materia di imposte indirette, ed in particolare di imposta di registro, esiste un principio generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale, ovvero se trovi applicazione analogica il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65,
dettato in tema di imposte dirette sui redditi. In caso contrario, atteso che nulla prevede sul punto il D.P.R. n. 131 del 1986, se trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e segnatamente il combinato disposto di cui gli artt. 752, 754 e 1295 cod. civ. laddove prevede la responsabilità pro quota degli eredi per i debiti del de cuius”.
ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 Cod. Civ. non essendovi norme speciali derogatorie di tale previsione.
applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi; non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, soltanto predisposta pel pagamento dell’imposta di successione; non essendo infine applicabile la speciale regola della solidarietà di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro”.
riduzione del debito portato dalla cartella di pagamento impugnata
nella misura pari alla quota ereditaria della ricorrente.
Suprema Corte si era peraltro già espressa in modo analogo nella
sentenza n. 780/2011 con riferimento ad una fattispecie riguardante la liquidazione dell’imposta Invim: in tale occasione la Cassazione aveva osservato che nella disciplina della predetta imposta vigeva la
regola prevista
dall’art. 26 del D.P.R. 643/1972 che limitava la
solidarietà agli alienanti ed ai beneficiari del trasferimento di ciascun immobile, dovendosi quest’ultima categoria ritenersi riferita all’ipotesi di trasferimenti a titolo gratuito e pertanto, anche in quel caso, il
coerede rispondeva del tributo non versato dal
de cuius solo
nei limiti della propria quota di eredità.
rilevante, in quanto può trovare applicazione per tutte quelle
imposte per le quali non è espressamente prevista la solidarietà dei coeredi, tra le quali si annoverano, in particolare Iva, Imu e Tasi