Partecipazioni estere senza Ivafe
di Ennio VialVita Pozziregime dell’IVAFE ossia alla patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero escludendo dall’ambito applicativo le
partecipazioni estere e l’oro.
base imponibile, il
valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’
intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012, articolo 1 commi 518-519) ha previsto il
differimento dell’istituzione dell’IVAFE dal 2011 al 2012 stabilendo che i versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012. Successivamente, la
Legge di stabilità 2014 ha
innalzato l’aliquota – a partire dal 2014 – portandola dal 1,5 per mille al 2 per mille. Si tratta di una previsione volta ad armonizzare l’aliquota dell’IVAFE all’incremento
dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a
prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Il
coordinamento si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all’estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall’Italia. Pare in realtà che la fuga ci sia lo stesso!
comunitaria
2013 bis che è intervenuta modificando i commi 18, 20 e 21 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, al fine di
uniformare l’ambito oggettivo di applicazione delle discipline relative all’IVAFE e all’imposta di bollo facendo riferimento, per entrambe, ai “
prodotti finanziari”.
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e
non
più sul valore delle
attività finanziarie in genere.
fuoriescono le
partecipazioni e
l’oro che invece rientravano a pieno titolo nel concetto di attività finanziarie. Si veda peraltro in questo senso anche la circolare 28/E del 2 luglio 2012.
2014, ossia a partire
da unico 2015.
a decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Il riferimento ai prodotti finanziari sembrerebbe operare quindi anche per il
pregresso.
rilievo della
commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 5095/12/TAXUD.
“attività finanziarie” detenute all’estero e soggette ad IVAFE è più
ampia di quella di
prodotti finanziari soggetti ad imposta di bollo: a titolo esemplificativo si osserva come l’IVAFE viene applicata in caso di detenzione di quote di società a responsabilità limitata estere, mentre le quote di SRL italiane non sono soggette all’imposta di bollo.
una violazione del principio di
libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) e dall’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
sospendere i
pagamenti del
secondo acconto IVAFE, in relazione a oro e partecipazioni, previsto in scadenza per il prossimo 30 novembre.