4 Novembre 2014

Partecipazioni estere senza Ivafe

di Ennio VialVita Pozzi
Scarica in PDF
L’art. 9 della Legge Europea 2013 bis, approvata in via definitiva lo scorso 21 ottobre ma non ancora pubblicata, ha introdotto importanti modifiche al
regime dell’IVAFE ossia alla patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero escludendo dall’ambito applicativo le
partecipazioni estere e l’oro.
L’IVAFE, introdotta dal D.L. n. 201 del 2011 e disciplinata in particolare dai commi da 18 a 21 dell’articolo 19 prevede, come
base imponibile, il
valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’
intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
La norma è stata oggetto di diversi interventi succedutisi nel tempo. Dapprima, la legge di
stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012, articolo 1 commi 518-519) ha previsto il
differimento dell’istituzione dell’IVAFE dal 2011 al 2012 stabilendo che i versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012. Successivamente, la
Legge di stabilità 2014 ha
innalzato l’aliquota – a partire dal 2014 – portandola dal 1,5 per mille al 2 per mille. Si tratta di una previsione volta ad armonizzare l’aliquota dell’IVAFE all’incremento
dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a
prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Il
coordinamento si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all’estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall’Italia. Pare in realtà che la fuga ci sia lo stesso!
L’ultimo tassello è costituito dall’intervento della menzionata
comunitaria
2013 bis che è intervenuta modificando i commi 18, 20 e 21 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, al fine di
uniformare l’ambito oggettivo di applicazione delle discipline relative all’IVAFE e all’imposta di bollo facendo riferimento, per entrambe, ai “
prodotti finanziari”.
In particolare, la lettera a) dell’art. 9 comma 1 modifica il comma 18 prevedendo che l’imposta è dovuta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e
non
più sul valore delle
attività finanziarie in genere.
Dalla definizione di prodotti finanziari
fuoriescono le
partecipazioni e
l’oro che invece rientravano a pieno titolo nel concetto di attività finanziarie. Si veda peraltro in questo senso anche la circolare 28/E del 2 luglio 2012.
Il successivo comma 2 fa decorrere la norma sopra descritta dal periodo d’imposta relativo all’anno
2014, ossia a partire
da unico 2015.
In effetti, in sede di unico 2014, gli operatori hanno provveduto a pagare l’IVAFE anche su queste posizioni. Volendo però scavare più in profondità, ci sia permesso di osservare come la decorrenza effettiva non appaia del tutto chiara. Questa osservazione discende dal fatto che il nuovo comma 18 dell’art. 19 D.L. 201/2011, così come esce dalla novella, stabilisce letteralmente che
a decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Il riferimento ai prodotti finanziari sembrerebbe operare quindi anche per il
pregresso.
Si potrebbe valutare la rimborsabilità dell’IVAFE pagata in relazione al 2012 e al 2013 in relazione a queste casistiche in quanto la modifica nasce in seno al
rilievo della
commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 5095/12/TAXUD.
Ad avviso della Commissione, questa nozione di
“attività finanziarie” detenute all’estero e soggette ad IVAFE è più
ampia di quella di
prodotti finanziari soggetti ad imposta di bollo: a titolo esemplificativo si osserva come l’IVAFE viene applicata in caso di detenzione di quote di società a responsabilità limitata estere, mentre le quote di SRL italiane non sono soggette all’imposta di bollo.
Il diverso trattamento fiscale degli investimenti di natura finanziaria, a seconda che siano effettuati in Italia o in un altro Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE), determinerebbe
una violazione del principio di
libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) e dall’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Ad ogni modo è opportuno quanto meno
sospendere i
pagamenti del
secondo acconto IVAFE, in relazione a oro e partecipazioni, previsto in scadenza per il prossimo 30 novembre.