1 Novembre 2014

Artisti e sportivi con reddito sovranazionale

di Ennio VialVita Pozzi
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La nuova
versione del commentario OCSE 2014 approfondisce al punto 9 dell’art. 17 la questione della tassazione dei compensi che persone dello
spettacolo o sportivi percepiscono, ma non in relazione ad uno specifico evento, quanto piuttosto per
attività di pubblicità o per lo
sfruttamento in genere della loro immagine.
L’art. 17 del Modello di Convenzione ammette la potestà impositiva del Paese in cui si svolge l’attività, ma trova applicazione solo in presenza di una connessione con uno specifico evento. La connessione esiste se,
mancando l’evento,
manca anche il reddito, nel senso che in assenza della manifestazione il soggetto non avrebbe incassato alcunché. Rientra, ad esempio, nella casistica il compenso per una
intervista rilasciata nelle pause di un torneo o il compenso per l’uso del
logo dello sponsor nel vestiario di quel giorno. Se non ci fosse stato l’evento non avrei guadagnato neanche i soldi per l’intervista.
A ben vedere, non si tratta di emolumenti qualificabili come un premio di partecipazione o di una vittoria ma la
stretta connessione con il luogo esiste in ogni caso. Ciò vale per determinarne l’inclusione nell’alveo dell’art. 17.
Diversamente, rientra nell’ipotesi dell’art. 7 o 15, fuoriuscendo quindi dall’art. 17, il compenso connesso ad una specifica manifestazione ma solamente in quanto connesso al
mancato svolgimento della stessa. Qui il collegamento col territorio manca perché la manifestazione è stata annullata.
Il punto 9.1 affronta alcune casistiche particolari. L’art. 17 non richiede che la prestazione sia svolta con una necessaria
professionalità, essendo sufficiente anche che si tratti dell’unica prestazione artistica o sportiva di tutta la propria vita. Come già accennato, non si ha riguardo alla prestazione sportiva o artistica
strictu sensu ma anche alla
pubblicità e alle interviste rilasciate in occasione di quell’evento.
Non rientrano, tuttavia, nella casistica le radio cronache fatte a un ex sportivo o da uno sportivo infortunato.
Vi rientrano, invece, le
prove e gli allenamenti, anche se sconnessi da uno specifico evento, qualora il soggetto sia remunerato anche per quelle attività. Si tratta di una fattispecie che riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti, ma non è escluso che capiti anche per i lavoratori autonomi.
Il punto 9.2 offre degli spunti per gestire le prestazioni erogate in diversi Stati. La connessione appare evidente nelle situazioni in cui il soggetto vince un premio o è remunerato per un allenamento. Se la
remunerazione
non distingue i vari eventi che si svolgono in diversi Paesi, allora è opportuno ripartirla in base ai
giorni lavorativi spesi in ciascun Stato.
Il punto 9.3 chiarisce la questione sulla scorta di un paio di esempi. Si supponga il caso di un cantante che percepisce un compenso omnicomprensivo per un insieme di
concerti tenuti in
diversi Stati, oltre ad una quota pari al 5% di ciascun incasso. Il compenso generale dovrà essere ripartito tra i vari Paesi ma il bonus del 5% dovrà essere legato ai biglietti specificamente venduti in ogni Stato.
Il secondo esempio è quello del
ciclista che deve viaggiare con la
squadra, apparire in alcune conferenze stampa e gareggiare. Il suo compenso è omnicomprensivo ma ci sono dei bonus in relazione alle gare. Ebbene, il compenso annuo va ripartito in base ai giorni lavorativi passati in ogni Stato mentre i bonus saranno legati al luogo in cui avviene la manifestazione.
I compensi percepiti per i
diritti di trasmissione di un evento rientrano nell’articolo 17 solo se ne beneficiano l’artista o lo sportivo ma non anche se spettano a soggetti diversi come ad esempio il titolare dei diritti di trasmissione.
Infine, il punto 9.5 riprende la questione dei compensi per lo
sfruttamento dell’immagine, del nome o della firma. Generalmente queste fattispecie reddituali non rientrano nell’articolo 17 in quanto sconnesse rispetto ad uno specifico evento.