Contratto preliminare di compravendita di fabbricati – II parte
di Cristoforo Floriocontributo di ieri dei
contratti preliminari di compravendita di fabbricati e dei
risvolti IRPEF con particolare riguardo al periodo di imputazione temporale della plusvalenza immobiliare.
contratto preliminare in data 15 ottobre 2014 avente ad oggetto la compravendita di un
fabbricato abitativo, precedentemente acquistato a titolo oneroso nel 2013, nel quale viene pattuito che:
- l’acquirente versi all’atto della stipula un importo pari a euro 10.000,00, a titolo di caparra confirmatoria ed un ulteriore importo, entro il 15 dicembre 2014, pari a euro 20.000,00 a titolo di acconto; e
- che la stipula del rogito notarile di trasferimento sia fissata al 10 gennaio 2015.
la somma di euro 30.000,00 complessivamente percepita dal venditore nel corso del 2014
non darà luogo ad alcun effetto fiscale in capo a questi (nessuna plusvalenza tassabile),
non essendosi perfezionato in tale anno alcun trasferimento giuridico dell’immobile.
plusvalenza imponibile andrà invece effettuata
nel 2015, in quanto
anno di perfezionamento della compravendita immobiliare. In tale periodo d’imposta occorrerà cioè procedere al calcolo della differenza tra il corrispettivo di vendita ed il prezzo di acquisto dell’immobile ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile. In caso di emersione di una plusvalenza imponibile, la stessa andrà assoggettata a tassazione IRPEF secondo le disposizioni di cui agli articoli 67 e ss. del d.p.r. n. 917/1986 oppure optando per l’imposta sostitutiva del 20% di cui all’art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005 (da corrispondersi in sede di atto notarile).
stipula del contratto definitivo sia intervenuta ma il corrispettivo di vendita sia corrisposto frazionatamente in più anni. In tale situazione, la compravendita si è pertanto pienamente perfezionata, sia sotto il profilo civilistico che in relazione a quello tributario.
l’eventuale plusvalenza (determinata come differenza tra il corrispettivo complessivo ed il prezzo di acquisto/costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile) concorrerà a formare l’imponibile del periodo e, dunque,
sarà assoggettata a tassazione solo per la quota parte incassata nell’anno. Il “guadagno” del venditore sarà pertanto tassabile nei vari anni di imposta in cui verrà percepito il prezzo di vendita, in proporzione alla percentuale percepita in ciascun anno. In tale ipotesi,
il principio di cassa si atteggia quale presupposto d’imposta “ausiliario” o “secondario”; infatti, una volta verificatosi il primo presupposto (la stipula dell’atto definitivo di compravendita) per aversi tassazione della plusvalenza deve verificarsi anche il presupposto “secondario”, consistente nella percezione – in tutto o in parte – del corrispettivo di vendita.
l’imposta sostitutiva del 20% non viene liquidata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi bensì dal notaio, al quale andrà corrisposto il tributo al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.
attribuita all’imposta sostitutiva in discussione una qualificazione giuridica di “imposta d’atto”, svincolata dall’effettivo incasso del prezzo e, pertanto, non legata all’effettivo momento in cui sorge – agli effetti tributari – la plusvalenza immobiliare ma connessa esclusivamente alla stipula di un rogito notarile di compravendita.
(…) nelle ipotesi in cui le parti intervenute nella compravendita abbiano convenuto il frazionamento o la rateizzazione del prezzo, l’imposta sostitutiva dovrà essere comunque applicata sull’intero ammontare della plusvalenza, all’atto della cessione dell’immobile, a nulla rilevando i successivi pagamenti (…)”. Con la conseguenza che il corrispettivo della cessione, il prezzo di acquisto nonché gli eventuali costi incrementativi
dovranno essere indicati interamente e non in proporzione al corrispettivo percepito dal venditore.
viene meno il cd. “principio di cassa” e l’eventuale plusvalenza sarà tassata per intero nel momento dell’atto, a differenza dell’ipotesi in cui, invece, non sia stata effettuata l’opzione.