29 Ottobre 2014

Rimborso Iva trimestrale: esempio di compilazione del Mod. IVA TR

di Giancarlo FalcoMarco D’Addio
Scarica in PDF
Il prossimo
31 ottobre scade il termine per la presentazione del modello IVA TR, per chiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2014.
La presentazione del suddetto modello permette, ai soggetti IVA che hanno maturato nei primi 3 trimestri dell’anno un credito superiore a Euro
2.582,28 e che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 38-
bis, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, di richiedere il
rimborso del credito IVA o di portarlo in
compensazione nel modello F24 con altri tributi. Per poter chiedere il credito IVA infrannuale a rimborso o in compensazione, il soggetto IVA deve rispettare nel singolo trimestre, i requisiti indicati dall’art.30, comma 2, lett. a) b) c) d) ed e) del D.P.R. n. 633/72 e più nello specifico:
  • contribuente che effettua prevalentemente operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti e importazioni;
  • contribuente che effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate;
  • contribuente che effettua acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti imponibili del trimestre;
  • contribuente non residente che abbia la rappresentanza fiscale o di identificazione diretta in Italia;
  • contribuente che pone in essere per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, nei confronti di soggetti passivi esteri, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione (artt. Da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72).
Il modello va presentato esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto, le scadenze sono le seguenti:
  • 1° trimestre (gen-feb-mar)   ->  30 Aprile;
  • 2° trimestre (apr-mag-giu)   ->  31 Luglio;
  • 3° trimestre (lug-ago-set)    ->   31 Ottobre;
Se il credito viene utilizzato in compensazione i codici tributo da utilizzare sono il
6036 per il primo trimestre, il
6037 per il secondo trimestre e
6038 per il terzo.
In ordine alla compensazione, occorre tener presente dei limiti previsti dal D.L. n. 16/2012; se il credito scaturente dal mod. IVA TR è superiore a Euro 5.000 la compensazione sarà possibile solo a partire dal
giorno 16 del mese successivo (es. per i modelli presentati il 31 Ottobre, la compensazione sarà possibile dal 16 Novembre), mentre, per i crediti inferiori la compensazione potrà essere effettuata liberamente senza attendere il giorno 16 del mese successivo. Si ricorda, inoltre, che la soglia di Euro 5.000 è calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o trimestrale).
Si riporta di seguito un esempio di compilazione del modello in caso di contribuente che effettua operazioni non imponibili superiori al 25% di tutte le operazioni effettuate.
Supponiamo di aver maturato un credito IVA nel 3° trimestre di
Euro 7.920 dato dalla seguente situazione:
1
2-1
Innanzitutto, bisogna accertarsi di possedere nel trimestre i requisiti previsti dall’art. 38-
bis, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e nel caso di specie di aver effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al
25% di tutte le operazioni effettuate.
Il calcolo della percentuale avviene rapportando le operazioni non imponibili con le operazioni totali (nel modello, poi, la percentuale verrà esposta con arrotondamento).
3
La compilazione del modello avviene come di seguito illustrato.
Il quadro
TA evidenzia le operazioni attive effettuate nel trimestre. Nei righi da
TA1 a TA11 devono essere indicate le operazioni attive con distinzione dell’aliquota applicata.
Nel rigo
TA16 vanno indicate le operazioni non imponibili. Vanno evidenziate in questo rigo, in particolare, le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-
bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 e le cessioni comunitarie di cui all’articolo 41 del D.L. n. 331/1993.
4
Il quadro
TB evidenzia gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello. Nei righi da
TB1 a TB11 devono essere indicati gli acquisti con distinzione dell’aliquota applicata.
5
 
La determinazione del credito IVA trimestrale avviene nel quadro
TC. In particolare, nel presente quadro vi è l’esposizione dell’IVA a debito e dell’IVA a credito, con anche la compilazione del rigo
TC2 nel quale va esposta a debito l’IVA sugli acquisti intracomunitari (Euro 440 nel nostro caso).
6
Infine, deve essere compilato il quadro
TD, per indicare la sussistenza dei presupposti ad ottenere il rimborso o ad ottenere la compensazione. Nel caso analizzato, ovvero quando le operazioni non imponibili sono superiori al 25% di tutte le operazioni effettuate, deve essere compilato il rigo
TD2 con indicazione della percentuale.
7