Contratto preliminare di compravendita di fabbricati – I parte
di Cristoforo Floriocontratti preliminari di compravendita di fabbricati e i
risvolti IRPEF con particolare riguardo al periodo di imputazione temporale della plusvalenza immobiliare.
bis c.c., che sancisce la trascrivibilità del contratto preliminare al ricorrere di determinate condizioni, senza tuttavia che fosse mai fornita una definizione normativa di tale tipologia contrattuale.
l’accordo contrattuale con il quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto definitivo, i cui contenuti essenziali sono già stati determinati dalle parti stesse nel predetto preliminare.
effetti obbligatori e non reali; esso infatti “obbliga” a concludere il contratto definitivo ma
non determina effetti traslativi e/o costitutivi di diritti.
utilizzo molto frequente in relazione ai contratti aventi ad oggetto compravendite di beni immobili.
risvolti IRPEF connessi alle diverse vicende che si possono sviluppare attorno al
contratto preliminare di compravendita di fabbricati stipulato tra persone fisiche, esaminando gli effetti tributari relativi ad alcune specifiche casistiche riscontrabili piuttosto frequentemente nella prassi delle compravendite immobiliari. È opportuno premettere che, nell’esame che segue, si farà esclusivamente riferimento alle ipotesi di
accordi contrattuali stipulati tra persone fisiche, non esercenti attività d’impresa e/o di lavoro autonomo.
stipula tra persone fisiche di un contratto preliminare di compravendita di un immobile soggetto a plusvalenza IRPEF (come, ad esempio, la vendita di una “seconda casa” prima del decorso del quinquennio dalla data di acquisto), con pagamenti di somme a favore del promittente venditore. In particolare, si intende ragionare – nel prosieguo – sull’ipotesi di corresponsione di acconti prezzo e/o caparre in un anno solare diverso dall’anno di conclusione del contratto definitivo di compravendita. Si pensi, ad esempio, al caso del contratto preliminare stipulato nel 2014 con corresponsione di parte del prezzo nel medesimo anno e stipula del rogito notarile nel 2015 (o successivi anni) oppure, al contrario, al caso di stipula del rogito notarile nel 2014 con versamento del saldo del prezzo nel 2015 (o successivi anni).
criterio di imputazione a periodo dei redditi delle persone fisiche che è governato (salvo alcune eccezioni) dal
principio di cassa, secondo il quale un determinato reddito contribuisce a formare l’imponibile complessivo del soggetto Irpef nell’
anno d’imposta in cui viene effettivamente percepito/incassato (a differenza del regime dei redditi d’impresa, per i quali vige il principio di competenza economica, basato sulla maturazione dei corrispettivi, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria).
plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di: 1) immobili acquisiti per successione e 2) immobili abitativi che per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data di acquisto (o di costruzione) e la data di cessione sono stati adibiti ad abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari.
perfezionamento della “cessione a titolo oneroso”, ovvero la
stipula di un contratto definitivo di compravendita. In buona sostanza, l’atto di compravendita definitivo rappresenta il cd. “presupposto d’imposta”, l’evento al ricorrere del quale il reddito assume rilevanza fiscale.
manifestarsi dell’effetto traslativo, e – quindi – solo della
stipula del contratto definitivo che perfezionerà e renderà efficace la cessione immobiliare.
pur se integrata dalla corresponsione di acconti e/o caparre (confirmatorie o penitenziali), non genera effetti di imponibilità IRPEF in capo al percettore di dette somme. Il principio di cassa sarà applicabile al fine di stabilire in quale anno imputare il reddito, ma solo ed esclusivamente dopo che si sia verificato il fatto generatore d’imposta.