Accertamento induttivo e reati tributari
di Luigi Ferrajolil’onere della prova in ambito penale e in quello tributario.
grande rilevanza in quanto, a livello giuridico processuale, consente di esaminare e riflettere ancora una volta sulle diversità dei due ambiti nel nostro sistema giuridico e le rispettive peculiarità.
valore probatorio dell’accertamento induttivo in sede di processo penale.
all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, il quale, nella sua qualità di legale rappresentante di Società a responsabilità limitata, aveva omesso di presentare la dichiarazione Annuale Iva relativamente all’anno 2005, con contestata
evasione di imposta per oltre € 700.000,00.
l’accertamento induttivo effettuato dagli uffici finanziari, effettuato sulla base della dichiarazione relativa all’anno 2004, era attendibile in quanto determinato sulla base della dichiarazione annuale dei redditi e del bilancio di esercizio, conforme alle
stime di settore e non smentito da documentazione che l’imputato avrebbe potuto e dovuto produrre.
presunzioni legali o i criteri ritenuti validi in
ambito tributario non possono trovare cittadinanza nel sistema penale, caratterizzato invece dall’onere, per la pubblica accusa, di
provare la sussistenza del reato, con riferimento a tutti gli elementi costitutivi di esso.
soglia di punibilità, spetta esclusivamente al Giudice penale
accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa.
sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario“.
Giudice penale prendere in considerazione l’accertamento induttivo dell’imponibile per stabilire se vi sia stata evasione e se le soglie previste dalla
fattispecie incriminatrice siano state superate, il medesimo non dovrà fare mero affidamento ad essi ma avrà il compito di
valutare autonomamente gli elementi ivi contenuti e confrontarli con le altre risultanze eventualmente acquisite.
apoditticamente ad uno o più dati contenuti nell’accertamento induttivo, dovrà operare una valutazione globale con specifica valutazione di tutti gli estremi portati alla sua attenzione.
motivazione adottata a sostegno del proprio provvedimento, in modo da consentire la verifica della
coerenza logica sottesa alla pronuncia.
valutazione apodittica
dell’accertamento, omettendo dunque di verificare concretamente ed autonomamente gli elementi nel medesimo indicati e di comparare gli stessi a quanto
aliunde emerso nel corso del processo.
erroneamente presupposto una sorta di inversione dell’onere della prova, ammissibile in ambito tributario ma non in quello penale, nel quale spetta all’accusa l’onere di provare l’elemento costitutivo del reato rappresentato dal superamento delle soglie“, omettendo altresì di valutare le eccezioni e gli elementi a difesa versati in atti.
a contrasto dell’accertamento induttivo
de quo, nonché il fatto che, come rilevato dalla difesa, la contestata omissione si sarebbe verificata in una condizione fallimentare della società contribuente e che sarebbe stata ricostruita solo sulla base di
formalistiche presunzioni.