23 Ottobre 2014

L’emissione della fattura elettronica mette in crisi gli ERP aziendali

di Alessandro Perini
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Dal 6 giugno 2014
l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti degli
enti pubblici costituiti dai Ministeri, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale complica il sistema di fatturazione adottato in azienda.
In base all’art.2, comma 4 del D.M. n.55/2013 la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio. Tale norma va integrata con quanto previsto dalla disciplina Iva che determina
la data
di emissione della fattura elettronica: l’art.21, comma 1 del D.P.R. n.633/1972 sancisce che la data di emissione della fattura elettronica da parte del cedente o del prestatore è coincidente con la
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente.
Nella pratica, tale momento si identifica
con la mail di ricevuta di consegna dell’invio della PEC contenente la fattura elettronica al Sistema di Interscambio ovvero
con l’invio del file contenente la fattura elettronica attraverso
un’interfaccia web.
La Circolare n.134 del 5 agosto 1994 dell’Agenzia delle Entrate specifica che per
data di emissione della fattura deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente,
in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione, non assumendo rilievo il momento della compilazione della fattura qualora successivo.
Il ricevimento di una PEC con la ricevuta di consegna della fattura elettronica costituisce
“altra specifica indicazione”? Come si concilia la disciplina fiscale che determina il momento di emissione della fattura elettronica con i
software aziendali?
Generalmente,
in azienda è frequente l’adozione del sistema di
fatturazione “differita” con data di emissione coincidente con
l’ultimo giorno del mese, di modo da non creare uno
sfasamento temporale tra la emissione della fattura entro il giorno 15 al mese del mese successivo e la debenza dell’imposta sul valore aggiunto di competenza del mese precedente. Chi in azienda compila le fatture l’ultimo giorno di ciascun mese (per le fatture differite, relativamente alle consegne o spedizioni di beni del mese corrente) termina generalmente
l’inserimento dei dati nel software di fatturazione nei primi giorni del mese successivo. In quegli stessi giorni avviene la spedizione cartacea della fattura al destinatario.
Tale procedimento è accettabile nel caso di fatture cartacee che si considerano emesse alla data della loro consegna o spedizione ma
non può essere più attuato per le fatture elettroniche, quando il cliente è uno degli enti pubblici già interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica, e a regime per tutti i clienti della Pubblica Amministrazione a decorrere dal 31 marzo 2015, in quanto costituisce ipotesi di ritardata fatturazione.
Infatti,
la fattura elettronica verso un ente pubblico deve essere compilata con l’indicazione della data e del numero di riferimento, firmata digitalmente e trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente (via PEC o mediante pubblicazione sul web)
nello stesso giorno della data di compilazione. La ricevuta di consegna della PEC ovvero la verifica dei file messaggio relativi all’invio via web costituiscono la
“specifica indicazione” che obbliga il soggetto emittente la fattura elettronica a
fare coincidere il momento di
effettuazione della cessione dei beni con la compilazione della fattura, l’indicazione della data del documento, la firma digitale da parte del legale rappresentante o di altro amministratore autorizzato e la
trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.
Il mancato invio al Sistema di Interscambio della fattura elettronica verso enti pubblici entro il
giorno di effettuazione della cessione (consegna o spedizione del bene) ovvero entro il
giorno 15 del mese successivo in caso di emissione di
fattura differita costituisce ipotesi di
omessa fatturazione ai sensi dell’art.6, comma 1 del D.Lgs. n.471/1997 (la fattura si considera emessa solamente alla ricezione dell’avvenuta consegna), punita con la
sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 516.
E’ possibile fruire del
ravvedimento operoso conteggiando i giorni decorsi tra la data di effettuazione dell’operazione e la data di effettiva emissione della fattura elettronica e applicando la
sanzione ridotta del 12,50% (pari a 1/8 del 100%), con un minimo di € 64,50, sulla base imponibile della sanzione costituita dall’importo dell’Iva dell’operazione documentata in ritardo. Qualora
l’irregolare fatturazione abbia causato anche un
carente versamento dell’Iva del periodo di riferimento, andrà ravveduto anche il mancato versamento effettuato nei termini di legge.