Il donatario non scomputa la sostitutiva del donante
di Sergio Pellegrinorisoluzione n. 91/E di ieri, l’Agenzia delle entrate affronta il tema della
rideterminazione del valore di partecipazioni successivamente oggetto di
donazione.
1° luglio 2011, detenevano una
partecipazione del 50% ciascuno in una società per azioni.
del 1° gennaio 2013, quanto al possesso della partecipazione, e quella del 30 giugno 2013 per quel che concerne l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla disposizione.
luglio 2013 erano stati posti in essere una serie di atti a titolo gratuito, che avevano portato i coniugi e i figli dei due a detenere la proprietà di parte delle quote e la nuda proprietà o l’usufrutto di altra parte.
1° gennaio 2014, sulla base della “riapertura” dei termini prevista dall’art. 1, comma 156, L. 147/2013, interrogandosi sulla possibilità di
scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già versata in precedenza dai donanti per le rivalutazioni effettuate.
sesto comma dell’art. 68 del Tuir, che disciplina le modalità di determinazione dei
redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della
cessione di attività finanziarie ricevute in donazione.
costo fiscale della partecipazione in capo al donatario, si deve assumere il costo sostenuto dal donante incrementato dell’eventuale imposta di donazione assolta dal donatario: questo al fine di evitare che l’atto a titolo gratuito venga
utilizzato per incrementare il costo della partecipazione in modo “improprio”.
continuità quindi nei valori, ma non un’
integrale “sostituzione” del donatario nella posizione del donante, in particolare per quel che concerne l’
imposta sostitutiva versata, che deve essere considerata personale, atteso che consente la realizzazione di una minore plusvalenza per la cessione di quella partecipazione effettuata successivamente da parte però dello stesso soggetto (e non da altri).
scomputo dell’imposta
in caso di successive rideterminazioni, della quale può beneficiare soltanto il medesimo soggetto che ha effettuato il precedente versamento, affinché non venga inciso due volte in relazione allo stesso ammontare.
i donatari che procedono alla rideterminazione del valore della partecipazione ricevuta per effetto dell’atto a titolo gratuito non possono andare a scomputare l’imposta sostitutiva versata dai donanti.