18 Ottobre 2014

Il donatario non scomputa la sostitutiva del donante

di Sergio Pellegrino
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Con la
risoluzione n. 91/E di ieri, l’Agenzia delle entrate affronta il tema della
rideterminazione del valore di partecipazioni successivamente oggetto di
donazione.
Il caso analizzato è quello di due soggetti che, alla data del
1° luglio 2011, detenevano una
partecipazione del 50% ciascuno in una società per azioni.
Usufruendo della misura che consentiva la rivalutazione in quell’anno (art. 7, comma 2, D.L. 70/2011), avevano proceduto a rideterminare in misura parziale, pari al 20% della quota detenuta, il valore della partecipazione, redigendo la perizia di stima e versando la prima rata dell’imposta sostitutiva entro il termine del 30 giugno 2012.
Poi la rivalutazione era stata “completata”, facendo ricorso alla successiva legge di rivalutazione (art. 1, comma 473, L. 228/2012), che aveva come riferimenti temporali la data
del 1° gennaio 2013, quanto al possesso della partecipazione, e quella del 30 giugno 2013 per quel che concerne l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla disposizione.
Nel mese di
luglio 2013 erano stati posti in essere una serie di atti a titolo gratuito, che avevano portato i coniugi e i figli dei due a detenere la proprietà di parte delle quote e la nuda proprietà o l’usufrutto di altra parte.
Anche questi soggetti hanno effettuato la rideterminazione del valore delle partecipazioni ovvero dei diritti alla data del
1° gennaio 2014, sulla base della “riapertura” dei termini prevista dall’art. 1, comma 156, L. 147/2013, interrogandosi sulla possibilità di
scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già versata in precedenza dai donanti per le rivalutazioni effettuate.
La questione ruota attorno al
sesto comma dell’art. 68 del Tuir, che disciplina le modalità di determinazione dei
redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della
cessione di attività finanziarie ricevute in donazione.
Come
costo fiscale della partecipazione in capo al donatario, si deve assumere il costo sostenuto dal donante incrementato dell’eventuale imposta di donazione assolta dal donatario: questo al fine di evitare che l’atto a titolo gratuito venga
utilizzato per incrementare il costo della partecipazione in modo “improprio”.
Vi è
continuità quindi nei valori, ma non un’
integrale “sostituzione” del donatario nella posizione del donante, in particolare per quel che concerne l’
imposta sostitutiva versata, che deve essere considerata personale, atteso che consente la realizzazione di una minore plusvalenza per la cessione di quella partecipazione effettuata successivamente da parte però dello stesso soggetto (e non da altri).
La stessa logica vale anche per lo
scomputo dell’imposta
in caso di successive rideterminazioni, della quale può beneficiare soltanto il medesimo soggetto che ha effettuato il precedente versamento, affinché non venga inciso due volte in relazione allo stesso ammontare.
Nel caso esaminato dalla risoluzione, dunque,
i donatari che procedono alla rideterminazione del valore della partecipazione ricevuta per effetto dell’atto a titolo gratuito non possono andare a scomputare l’imposta sostitutiva versata dai donanti.