18 Ottobre 2014

Come contabilizzare l’art bonus

di Viviana Grippo
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Come sappiamo tra le ultime novità fiscali dovute al governo Renzi spicca il cosi detto art bonus.
In realtà, la scrittura contabile da eseguirsi all’atto della erogazione liberale non costituisce un problema, soprattutto per le limitazioni che la nuova normativa comporta, ci riferiamo al fatto che le erogazioni di cui si tratta debbano essere
solo ed esclusivamente in denaro non potendosi agevolare anche le erogazioni in beni.
Tuttavia cogliamo l’occasione di riepilogare le caratteristiche introdotte dal Decreto Cultura unitamente alla descrizione delle scritture contabili per le erogazioni in denaro e di beni.
Ai sensi dell’art.1, co.1 del DL n. 83/14, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/14: “
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” spetta un
credito di imposta.
Tale credito, per effetto di quanto previsto al successivo comma 2 “
è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali …ai soggetti titolari di reddito d’impresa”.
Sono quindi beneficiari dell’agevolazione i soggetti Irpef ed Ires.
In realtà le nuove previsioni normative vanno a sovrapporsi a quelle
già dettate dal Tuir e che, a nostro avviso erano più vantaggiose, in particolare, con riferimento alle erogazioni dei soggetti Ires il Tuir, all’art.100, co.2, lett.f), prevede(va) la deducibilità per le “
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.” E alla successiva lett.g) per “
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato.”.
Il nuovo dettato normativo prevede, difatti, la temporanea sospensione, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 delle detrazioni e deduzioni secondo le regole del Tuir, salvo “…
per le fattispecie non contemplate nell’articolo 1 del decreto-legge n.83 del 2014, come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali” per le quali la sovrapposizione non opera.
 
Tornando all’impianto normativo i
beni cui deve essere destinata l’erogazione sono quelli individuati dall’art.10, co.2 del citato decreto, la condizione è che essi siano posseduti da soggetti pubblici.
Quanto all’
agevolazione, come detto si tratta del riconoscimento di un credito di imposta nella misura:
  • del 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi di imposta 2014 e 2015 e
  • del 50% delle erogazioni effettuate nel corso del 2016.
Tale credito è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi conseguiti.
Veniamo
all’aspetto contabile.
Al momento dell’erogazione della donazione si rileverà l’uscita di banca e il costo in conto economico:
Erogazioni liberali (ce)         a          Banca c/c (sp)                                                1.000,00
 
Nel caso invece di erogazione di beni e non solo di denaro avremo:
Diversi                                                            a        Attrezzature (sp)                    1.000,00
Fondo ammortamento attrezzature (sp)                                                  700,00
Erogazioni liberali (ce)                                                                             800,00