Start up innovative: rilevano i soci lavoratori
di Luigi ScappiniRisoluzione n. 87/E di ieri torna a occuparsi di
start up innovative, forma societaria introdotta a mezzo dell’articolo 25 del
DL n. 179/2012, offrendo ulteriori
chiarimenti in merito ai
requisiti richiesti perché una società possa essere considerata come tale.
partecipazioni al capitale sociale delle
start up
non devono essere
quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.
start-up innovativa per poter essere considerata come tale e fruire della disciplina di favore a essa destinata deve possedere alcuni
requisiti
cumulativi, individuati dall’articolo 25, comma 2
lettera da b) a g) e per la cui analisi si rimanda a “
Le agevolazioni fiscali per le start-up innovative” di Norberto Arquilla in
La Rivista delle Operazioni Straordinarie n.12/13
e “
La disciplina delle start up innovative” di Viviana Grippo in
La Circolare Tributaria n.31/14.
lettera h) prevede la
sussistenza, in capo alla società,
alternativamente di uno dei seguenti requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
- sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
requisito di cui al
punto 2 attinente la forza lavoro, la società istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se:
- gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possono essere considerati come forza lavoro;
- nel concetto di collaboratori possono essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita Iva, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e infine
- se ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si deve effettuare un calcolo “per teste” o in base alla remunerazione.
primi 2 quesiti, avendo in considerazione la
ratio ispiratrice della norma,
qualsiasi
lavoratore percipiente un reddito di
lavoro
dipendente ovvero a questo assimilato può essere
ricompreso tra la
forza
lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito alternativo di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h).
amministratori-soci, l’Agenzia afferma come il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato sul tema, ha affermato che la norma ammette, in armonia con la disciplina giuslavoristica vigente, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente
rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.
soltanto
se anche
soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. In caso contrario, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.
stagisti, essi possono essere
computati quale forza lavoro
solo nel caso in cui
siano
retribuiti mentre i
consulenti esterni titolari di partita Iva
non
possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.
calcolo deve essere effettuato “
per teste” e non in ragione della retribuzione.