La cessione di partecipazioni in regime pex
di Federica Furlaniregime impositivo applicabile alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni dobbiamo interrogarci sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli
articoli 87 e 58 del Tuir per l’applicazione del regime di
participation exemption.
regime “ordinario” dell’articolo 86 e quindi saranno pienamente tassate.
pex prevede invece un’
esenzione la cui misura dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:
- se è un soggetto Ires, la percentuale è del 95%
- se è un soggetto Irpef, la percentuale è del 50,28%.
minusvalenza, questa è totalmente
indeducibile per i soggetti Ires, mentre per quelli Irpef è indeducibile nella misura del 50,28%.
- due “requisiti soggettivi”, in quanto riguardano lo status del soggetto che detiene la partecipazione e vanno quindi verificati in capo alla società partecipante;
- due “requisiti oggettivi” perché riguardano la società della quale si detengono le partecipazioni: tali requisiti, pertanto, devono essere verificati in capo alla società controllata.
- l’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (c.d. holding period)
Si tratta di un periodo minimo di possesso che esclude a priori dalla possibilità di avvalersi della participation exemption nel primo anno di vita per i soggetti di nuova costituzione (circolare 36/E/2004 par. 2.3.1). A tale principio fanno eccezione le società costituite mediante operazioni straordinarie effettuate in regime di neutralità fiscale, quali ad esempio le società risultanti da fusioni o scissioni: in tal caso rileva anche il periodo di possesso da parte del dante causa. In relazione a partecipazioni acquistate in epoche diverse, per verificare quale strato della partecipazione abbia o meno diritto all’esenzione si debbano considerare cedute per prime quelle acquistate in epoca più recente (criterio LIFO). - l’iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
Il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Di conseguenza una partecipazione che nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata nell’attivo circolante è esclusa dall’ambito di applicazione della pex anche se, successivamente, viene riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata tra le immobilizzazioni finanziarie è compresa nell’ambito di applicazione della disciplina in esame anche se, successivamente, essa viene riclassificata nell’attivo circolante. Nel caso di società di persone l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve risultare da elementi certi e precisi della contabilità, mentre sono esclusi a priori da tale regime i soggetti in contabilità semplificata per la mancata soddisfazione del requisito in commento. - la residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata
Le partecipazioni non devono essere relative ad una società residente in uno degli stati individuati dal DM 21.11.2001, salvo la dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui essi sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Il requisito della residenza fiscale della società partecipata deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, sin dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. - l’esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale o industriale
Affinché una partecipazione ceduta origini plusvalenze parzialmente esenti è necessario che la società partecipata svolga un’attività commerciale, secondo la definizione dell’art. 55 del Tuir, dall’inizio del terzo periodo antecedente al realizzo. Senza possibilità di prova contraria è ritenuta non commerciale l’attività delle società immobiliari il cui patrimonio netto è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Nel caso di esercizio congiunto di attività commerciale e non, secondo le indicazioni contenute nella circolare 7/E/2013 per soddisfare il requisito della commercialità va verificata la prevalenza dell’esercizio di attività commerciale confrontando l’ammontare a valore corrente del patrimonio destinato a ciascuna attività o utilizzando altri criteri, quali l’ammontare dei ricavi, costi, redditi o numero di dipendenti impiegati in ciascuna attività.