Trasformazione lecita fra impresa individuale e società unipersonale
di Fabio LanduzziNotariato del Triveneto, nella
Massima K.A.37 pubblicata nel mese di settembre 2014, affronta la discussione questione della legittimità della
trasformazione da società unipersonale
ad impresa individuale, e viceversa.
Tribunale di Piacenza (
decreto del 22 dicembre 2011) in cui venne affermato che le
disposizioni dettate in materia di
trasformazione non sarebbero applicabili al passaggio da società di capitali ad imprese individuali, in quanto la trasformazione potrebbe coinvolgere unicamente enti plurisoggettivi caratterizzati da un patrimonio separato.
filone giurisprudenziale
non sarebbe configurabile una “trasformazione eterogenea atipica” da una società di capitali unipersonale verso un’impresa individuale, poiché non sarebbe consentito accedere ad una interpretazione tanto estensiva e analogica delle disposizioni previste agli artt.2500-septies e 2500-octies, cod.civ..
parte della dottrina che, nell’ottica di tutelare la conservazione dell’impresa, anche in una forma organizzativa differente, ritiene
applicabile la fattispecie della “trasformazione eterogenea atipica”; spunto favorevole sarebbe tratto dalla giurisprudenza di
Cassazione (n. 23019/07) secondo cui “la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una
vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto”.
Notariato del Triveneto in occasione della pubblicazione di nuovi orientamenti societari.
legittima la trasformazione da una società con unico socio ad una forma di titolarità individuale dell’azienda da parte di una persona fisica; come pure il
fenomeno opposto, ovvero la trasformazione da impresa individuale a forma societaria.
analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt.2500-septies e 2500-octies, cod.civ., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte.
Fra le parti e nei confronti dei terzi si produrrebbero gli
stessi effetti dello scioglimento senza liquidazione, nell’ipotesi di trasformazione da società, e
di separazione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione in società.
la trasformazione non faccia venir meno l’azienda, intesa come l’insieme dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa; sarebbe invece indifferente il fatto che la persona fisica da od in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l’azienda. Secondo la Massima in commento a detta fattispecie si applicherebbe l’art.2500-novies, cod.civ. nonché la
continuazione dei rapporti giuridici prevista dall’art.2498, cod.civ..
tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza, appare
prudente rispettare negli atti in questione
le disposizioni di forma sui trasferimenti (ad esempio: in materia di normativa urbanistica, di certificazione energetica, di conformità catastale, ecc.).