14 Ottobre 2014

Trasformazione lecita fra impresa individuale e società unipersonale

di Fabio Landuzzi
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Il
Notariato del Triveneto, nella
Massima K.A.37 pubblicata nel mese di settembre 2014, affronta la discussione questione della legittimità della
trasformazione da società unipersonale
ad impresa individuale, e viceversa.
Il tema è da tempo ampiamente discusso in dottrina ed in giurisprudenza. A titolo esemplificativo, si rammenta un precedente giurisprudenziale negativo del
Tribunale di Piacenza (
decreto del 22 dicembre 2011) in cui venne affermato che le
disposizioni dettate in materia di
trasformazione non sarebbero applicabili al passaggio da società di capitali ad imprese individuali, in quanto la trasformazione potrebbe coinvolgere unicamente enti plurisoggettivi caratterizzati da un patrimonio separato.
Secondo questo
filone giurisprudenziale
non sarebbe configurabile una “trasformazione eterogenea atipica” da una società di capitali unipersonale verso un’impresa individuale, poiché non sarebbe consentito accedere ad una interpretazione tanto estensiva e analogica delle disposizioni previste agli artt.2500-septies e 2500-octies, cod.civ..
Di diverso avviso è invece una
parte della dottrina che, nell’ottica di tutelare la conservazione dell’impresa, anche in una forma organizzativa differente, ritiene
applicabile la fattispecie della “trasformazione eterogenea atipica”; spunto favorevole sarebbe tratto dalla giurisprudenza di
Cassazione (n. 23019/07) secondo cui “la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una
vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto”.
Come anticipato, sul tema interviene ora il
Notariato del Triveneto in occasione della pubblicazione di nuovi orientamenti societari.
Viene al riguardo precisato che, in mancanza di considerazioni oggettive che afferiscano alla struttura e/o allo scopo perseguito e che siano tali da giustificare ragionevolmente una limitazione dell’autonomia dell’impresa con riguardo alla scelta dello strumento organizzativo utilizzato, appare
legittima la trasformazione da una società con unico socio ad una forma di titolarità individuale dell’azienda da parte di una persona  fisica; come pure il
fenomeno opposto, ovvero la trasformazione da impresa individuale a forma societaria.
Secondo il Notariato del Triveneto, tale fattispecie sarebbe infatti del tutto
analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt.2500-septies e 2500-octies, cod.civ., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte.
Fra le parti e nei confronti dei terzi si produrrebbero gli
stessi effetti dello scioglimento senza liquidazione, nell’ipotesi di trasformazione da società, e
di separazione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione in società.
Presupposto necessario è che
la trasformazione non faccia venir meno l’azienda, intesa come l’insieme dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa; sarebbe invece indifferente il fatto che la persona fisica da od in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l’azienda. Secondo la Massima in commento a detta fattispecie si applicherebbe l’art.2500-novies, cod.civ. nonché la
continuazione dei rapporti giuridici prevista dall’art.2498, cod.civ..
Conclude però il Notariato che,
tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza, appare
prudente rispettare negli atti in questione
le disposizioni di forma sui trasferimenti (ad esempio: in materia di normativa urbanistica, di certificazione energetica, di conformità catastale, ecc.).