È sanzionabile la circolazione indiretta delle aziende?
di Davide Davidconferimento di azienda con successiva cessione delle quote di partecipazione della società conferitaria.
obbiettive condizioni di incertezza che caratterizzano la suddetta questione portano a riflettere sulla sanzionabilità della eventuale riqualificazione in cessione d’azienda dell’intera operazione.
Con questa operazione si ottiene, indirettamente, il trasferimento dell’azienda da un soggetto (titolare dell’azienda) a un altro soggetto (acquirente della partecipazione nella società conferitaria).
asset aziendali quello facente capo all’azienda conferita. L’art. 176 del TUIR prevede peraltro la possibilità, per il conferitario, di affrancare fiscalmente i maggiori valori degli
asset aziendali previo il pagamento di una imposta sostitutiva.
la successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria beneficia dell’esenzione parziale prevista dall’art. 87 del TUIR, a norma del quale le plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni aventi i requisiti per la
pex non concorrono alla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare.
bis del d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in buona sostanza,
non costituisce una operazione elusiva.
ad esempio, si trasferisce indirettamente (tramite l’operazione di cui sopra) una azienda che fiscalmente e contabilmente rileva per 2.000.000 di euro al prezzo concordato di 3.000.000 di euro (coincidente con il suo valore venale in comune commercio), in sede di conferimento, a fronte di una plusvalenza contabile di 1.000.000 di euro, non vi sarà alcuna tassazione, poiché la plusvalenza non rileva fiscalmente. A seguito della successiva cessione delle partecipazioni andrà portato a tassazione il solo 5% della plusvalenza, pari a 50.000 euro. Diversamente, in caso di cessione diretta dell’azienda la plusvalenza da tassare ammonterebbe invece a 1.000.000 di euro.
- gli atti di conferimento di aziende sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00, giusto il combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 50 del TUR e dell’art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), della Tariffa Parte I allegata al TUR;
- gli atti di cessione di partecipazioni in società redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00, giusto il combinato disposto dell’art. 5 del TUR e dell’art. 11 della Tariffa Parte I allegata al TUR;
- gli atti di cessione di aziende sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l’imposta di registro in misura proporzionale previa applicazione della aliquote previste per i singoli beni e diritti (se sono pattuiti corrispettivi distinti) o quella più elevata (se il corrispettivo è unitario), giusto il combinato disposto degli artt. 5, 23 e 51 del TUR.
pagamento dell’imposta di registro in misura fissa per l’atto di conferimento e dell’imposta di registro sempre in misura fissa per l’atto di cessione delle partecipazioni. Attualmente la misura fissa per ogni singolo atto è di 200 euro e quindi il costo totale dell’operazione (per imposta di registro) ammonterebbe a complessivi euro 400,00.
cosa può accadere, in termini sanzionatori, qualora aderendo alla prima tesi le parti assoggettino gli atti di conferimento e di cessione delle partecipazioni ad imposta di registro in misura fissa e poi l’Agenzia delle entrate riqualifichi l’operazione in cessione diretta dell’azienda.
sanzione applicabile. A tale proposito occorre considerare che gli atti di conferimento e di cessione delle partecipazioni vengono comunque registrati, ancorché con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa.
sono del tutto evidenti le obbiettive condizioni di incertezza sulla assoggettabilità a imposta di registro in misura proporzionale della circolazione indiretta delle aziende (previo due distinti atti di conferimento e cessione di partecipazioni), anche in considerazione del fatto che l’obbiettiva incertezza sussiste anche quando si è in presenza, come nel caso di specie, di un orientamento giurisprudenziale “fuorviante”.
esimersi dall’applicare sanzioni, giusto quanto statuito dall’art. 10, co. 3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/00) e dall’art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 472/97.
richiesta in sede di contenzioso tributario richiamando l’art. 8 del D.Lgs. n. 546/92.
non sanzionabilità delle contestazioni fondate sull’abuso del diritto (vedasi, tra le più recenti, la sentenza della CTR Lombardia, Sez. staccata di Brescia, n. 38 del 7.01.2014).