Non smentire l’accertamento standardizzato costa caro al contribuente
di Luigi FerrajoliCorte di Cassazione, con
sentenza
n. 17646/2014, ha statuito che
l’onere della prova in merito alla non applicabilità dei valori parametrici in materia di accertamento (e la conseguente irrilevanza delle risultanze emergenti nel segno dello scostamento da essi)
grava in capo al contribuente, il quale è tenuto a dimostrare in contradditorio l’esistenza di condizioni che giustifichino tale mancata applicazione.
vicenda processuale che aveva visto soccombere l’Agenzia delle Entrate tanto in primo grado quanto in appello, quando la CTR Roma aveva dichiarato non legittimo l’avviso di accertamento impugnato dalla società controricorrente.
l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato la rettifica di una dichiarazione IVA con liquidazione di maggiori imposte per
€
6.242 oltre relativi interessi e sanzioni.
lacuna in termini di motivazione riscontrabile in relazione all’avviso
de quo.
sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che avrebbero dovuto contraddistinguere gli elementi presuntivi semplici posti dall’AdE a fondamento delle pretese impositive avanzate.
ledere il contraddittorio attivato nei riguardi della società contribuente.
l’inammissibilità del primo motivo di ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate.
l’Agenzia delle Entrate non avrebbe provveduto, dopo aver illustrato il motivo, ad elaborare il momento di sintesi.
coglie pienamente nel segno.
un’indebita inversione dell’onere probatorio in capo all’Ufficio.
onere del contribuente (e non dell’Ufficio) il provare in contraddittorio perché sussista scostamento tra le risultanze frutto dell’operatività di tali parametri e quelle emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
richiamo alla giurisprudenza nomofilattica delle proprie Sezioni (sia Unite che semplici).
grava in capo al privato l’onere probatorio riguardante l’esistenza di condizioni in grado di fondare la non inclusione del soggetto considerato nel novero di quelli sottoposti all’operatività dei parametri o degli studi di settore.
smentire la ritenuta gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici sulle quali si fonda l’attivazione di tale modalità di accertamento standardizzato.
questo non autorizza l’Ufficio ad astenersi dal motivare tanto la concreta applicabilità degli standards individuati quali adatti allo specifico caso quanto il perché non siano state accolte le doglianze del contribuente.
fornire nella sede a ciò deputata le giustificazioni opportune al fine di chiarire, come scritto, per quale (o quali) ragione lo scostamento
de quo si sia verificato.
l’applicazione del sistema di accertamento tributario standardizzato non può né deve gravare l’AdE (a fronte di un contraddittorio non debitamente sfruttato dal contribuente ai propri fini) di oneri probatori che mal si attagliano alla natura dello strumento.
onus probandi incumbit ei qui dicit”.