9 Ottobre 2014

L’eccedenza ACE trasformabile in credito di imposta

di Sergio Pellegrino
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Il
D.L. 91/2014 (Decreto Competitività) ha introdotto alcune
modifiche alla disciplina ACE con riferimento alle
società quotate e alle
modalità di utilizzo dell’eccedenza del rendimento nozionale per incapienza del reddito complessivo.
Nello specifico, il potenziamento per le società che si quotano a partire dal 25 giugno, data di entrata in vigore del Decreto, consiste in una
maggiorazione dell’incentivo alla ricapitalizzazione nell’esercizio di ammissione e nei due successivi.
Le società che quoteranno le azioni in mercati regolamentati, di altri Paesi Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo, potranno infatti usufruire di un
moltiplicatore del 40% da applicare all’incremento patrimoniale rilevante realizzato nell’esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all’esercizio precedente, fermo il limite del patrimonio netto di cui all’art. 11 del D.M. 14 marzo 2012.
Va evidenziato, comunque, che trattandosi di una misura destinata solo ad alcune imprese, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato UE.
L’altra novità è stata introdotta per consentire alle imprese l’utilizzo dell’incentivo anche in esercizi con
perdita fiscale o con redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante, prevedendo la facoltà di convertire le eccedenze ACE inutilizzate in crediti d’imposta da utilizzare ai fini Irap.
L’ACE è infatti applicabile nel
limite del reddito complessivo netto dichiarato: l’eventuale eccedenza è stata sin qui utilizzabile esclusivamente nei successivi periodi d’imposta, senza alcun limite temporale (art. 3, comma 3, D.M. 14 marzo 2012), ad incremento dell’importo deducibile dal reddito d’impresa, a norma dell’art. 1, comma 4, D.L. 201/2011.
Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, è stato aggiunto un ultimo periodo al comma 4 dell’articolo 1, D.L. 201/2011, per stabilire che, in alternativa al riporto a nuovo senza limiti temporali, la
base ACE non sfruttata può essere convertita in credito d’imposta.
I problemi nascevano infatti nell’ipotesi di incapienza: una società in perdita fiscale, eventualmente tenuta a versare l’IRAP, che aveva maturato l’ACE, doveva versare per intero l’imposta regionale sulle attività produttive riportando a nuovo negli esercizi successivi l’ACE maturata dall’inizio dell’esercizio in questione.
La modalità di utilizzo alternativa consente invece di optare per il regime del credito di imposta ai fini dell’IRAP:
  • i soggetti IRES devono applicare l’aliquota d’imposta del 27,5% all’eccedenza ACE per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo;
  • i soggetti IRPEF, invece, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’art. 11 TUIR: determinano il credito d’imposta nello stesso modo in cui si calcola l’IRPEF distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta.
L’utilizzo dell’ACE è obbligatorio, sino a concorrenza del reddito residuo. Nel caso di eccedenze derivanti dal mancato esercizio della deduzione, queste non possono essere “riportate avanti” né “trasformate” in credito d’imposta IRAP.
Il credito d’imposta così generato è utilizzato in
diminuzione dei versamenti Irap, in cinque quote annuali di pari importo, nei limiti di quanto dovuto in ogni esercizio.
Si tratta comunque di una facoltà fruibile con la presentazione di Unico 2015: la scelta finanziaria si porrà quindi in vista del saldo Irap da versare nel giugno 2015 per i soggetti “solari”.
Si pensi ad esempio ad una società che presenta una quota di ACE non utilizzata nel modello UNICO 2015 pari a 40.000 euro, il credito di imposta dovrà essere determinato nella misura di 11.000 euro. Lo scomputo potrà essere effettuato ogni anno in ragione di 2.200 euro dai versamenti IRAP degli anni 2015-2019.