Al via le agevolazioni del programma Garanzia Giovani
di Luca VannoniA seguito della pubblicazione, avvenuta in data 2 ottobre 2014, del D.DIR. 8 agosto 2014 sul sito del Ministero del Lavoro, sono operative dal 3 ottobre le agevolazioni previste dal c.d. Piano Garanzia Giovani, di matrice comunitaria, finalizzato alla promozione dell’occupazione dei giovani, con età compresa tra i 16 e i 29 anni, purché abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione, se minorenni, non siano occupati – inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/200: in particolare gli inoccupati in precedenza, rispetto ai disoccupati, non hanno mai svolto un’attività lavorativa – né inseriti in un percorso di studio o di formazione.
L’incentivo è collegato alle assunzioni operate con i seguenti contratti:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto a tempo indeterminato ai fini dell’invio in somministrazione di lavoro;
- contratto a tempo determinato di durata inizialmente prevista pari a o superiore a 6 mesi;
- contratto a tempo determinato, di durata inizialmente prevista pari o superiore a 6 mesi, ai fini dell’invio in somministrazione;
- contratto part time (se anche a termine, di durata superiore a 6 mesi) con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Tra i contratti esclusi, sono previsti il lavoro domestico e l’apprendistato, quest’ultimo destinatario di specifiche agevolazioni.
Anche le altre forme flessibili del nostro ordinamento non danno diritto all’incentivo: il lavoro intermittente e il lavoro accessorio, in quanto non creano un rapporto di lavoro stabile, il lavoro ripartito, poiché, essendo stato fissato dallo stesso Decreto Direttoriale come requisito orario minimo il 60% dell’orario a tempo pieno, avremmo solo un lavoratore agevolabile, con l’impossibilità nella gestione, sia perché è unico il vincolo contrattuale sia perché l’orario è fluttuante tra i due lavoratori.
Infine, l’agevolazione non spetta se l’assunzione, a scopo di somministrazione, è legata alla remunerazione per l’intermediazione e l’accompagnamento al lavoro nell’ambito di programmi finanziati.
L’incentivo, da fruirsi mediante conguaglio nella procedura UNIEMENS, è compreso, per i contratti a termine da 6 fino a 11 mesi, nella forbice € 1.500 – € 2.000 a seconda della profilazione del giovane, € 3.000 – € 4.000 per i contratti a termine di durata pari o superiore a 12 mesi, € 1.500 – € 6.000 per le assunzioni a tempo indeterminato.
Nel caso di lavoro part time, ovvero di interruzione anticipata del rapporto, l’incentivo deve essere riproporzionato sulla base dell’orario svolto, ovvero della ridotta durata del contratto.
L’incentivo, non cumulabile con altri incentivi di agevolazione economica o contributiva, è fruibile in 6 quote mensili per i contratti inferiori a 12 mesi, in 12 quote mensili per i contratti a tempo indeterminato e per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi.
Viene erogato, nei limiti delle risorse delle singole Regioni o Province autonome, in base alla presentazione di istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica, con modalità che dovranno essere individuate dall’ente previdenziale mediante circolare da emanarsi. Anche questa nuova agevolazione, come è evidente, rinfocola la fastidiosa tradizione di scaglionare in fasi successive l’operatività della misura.
In base alla disponibilità finanziaria, l’INPS prenota l’incentivo e lo comunica al datore di lavoro, che dovrà procedere, se non l’ha ancora fatto, con l’assunzione entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione.
Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, si prevede che il datore di lavoro abbia l’onere di comunicare l’assunzione e di chiedere conferma della prenotazione effettuata in suo favore: adempimento alquanto singolare, stante gli obblighi di comunicazione UNILAV al momento dell’assunzione e la pluriefficacia, anche nei confronti dell’INPS, di tale atto.
In conclusione, pur in assenza della procedura INPS dedicata, è opportuno ribadire che le assunzioni dal 3 ottobre possono essere destinatarie dell’incentivo, sulla cui fruizione saranno emanate ulteriori precisazioni da parte dell’Ente: attenzione, la limitatezza delle risorse determina l’autorizzazione del beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.