Gli esodi incentivati sospendono gli obblighi occupazionali
di Luca Vannonisituazioni di crisi, richiamate da
l comma 5 dell’art.3 della L. n. 68/99, sospendono
gli obblighi occupazionali legati al collocamento dei
lavoratori disabili. Nel novero delle ipotesi individuate da tale norma, non è inclusa la procedura di incentivazione all’esodo prevista, per i lavoratori prossimi alla pensione, dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012, art. 4, co. 1 – 7).
, ritiene applicabile anche a tale fattispecie
la sospensione degli obblighi per il collocamento obbligatorio.
Le ipotesi previste espressamente dal comma 5 dell’art. 3 della L. n. 68/99 sono le situazioni
di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, causali che legittimano al ricorso della cassa integrazione straordinaria,
i contratti di solidarietà difensivi e le aziende che attivano una
procedura di mobilità.
della sospensione in caso di ricorso ai Fondi di Solidarietà del settore credito, alla
cassa integrazione in deroga ovvero in caso di
contratti di solidarietà ex L. n. 236/1993.
di eccedenza del personale per i datori di lavoro che impiegano mediamente
più di 15 dipendenti, mediante l’
accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale,
con l’impegno del datore di lavoro di versare una prestazione pari all’importo del trattamento di pensione che spetterebbe e il versamento all’INPS della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione. I lavoratori interessati sono coloro che raggiungono i requisiti
pensionistici entro 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
non ha trovato nella prassi un utilizzo significativo, soprattutto a causa dei costi non proprio leggeri, anche perché il sistema pensionistico, stante i suoi precari equilibri di tenuta finanziaria, non può essere sovracaricato di costi e spese ulteriori legate a situazioni di crisi.
che anche l’utilizzo dei nuovi fondi di solidarietà bilaterale, di cui è stato appena costituito il fondo residuale presso l’INPS,
potrà dare diritto alla sospensione, sempre che vi siano causali per il ricorso a tale ammortizzatore sociale legate crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione.
opera temporaneamente, per la durata dei programmi di risanamento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per singolo ambito provinciale.