Con l’articolo 32 del D.L. n.83/12, convertito con modifiche dalla L. n. 134/12, e il successivo D.L. n.179/12, il Legislatore è intervenuto apportando rilevanti cambiamenti per quanto concerne le regole relative agli strumenti cui le Pmi possono attingere per reperire capitali e cercare di contrastare l’ormai annosa problematica relativa al credit crunch.
L’intervento si sviluppa su due macro fronti: da un lato, si è provveduto a integrare e modificare la disciplina legale e tributaria delle cambiali finanziarie e, dall’altro, si è intervenuti sulla disciplina delle obbligazioni introducendo nuove fattispecie e variando il regime fiscale.
Per quanto riguarda le prime, si ricorda come le modifiche più rilevanti abbiano interessato la deducibilità degli interessi passivi erogati e l’applicazione della ritenuta alla fonte.
Infatti, per quanto riguarda i primi, essi risultavano, per effetto di quanto previsto dall’art.3, co.115 della L. n. 549/95, difficilmente deducibili, rendendo di fatto le cambiali poco competitive sul mercato degli strumenti di finanziamento.
Ebbene, per effetto dell’art.32, co.8 del D.L. n.83/12, le cambiali finanziarie emesse a decorrere dal 12 agosto 2012, i limiti di cui alla Legge n. 549/95 non si rendono più applicabili, a condizione tuttavia che le cambiali siano sottoscritte da investitori qualificati che non risultino, nemmeno per il tramite di fiduciarie o interposte persone, direttamente o indirettamente soci dell’emittente.
Dal lato degli investitori, si è assistito alla parificazione del regime fiscale previsto a quello dei Paesi comunitari, infatti, il comma 9 ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del regime del nettista/lordista previsto dall’art.26 del d.P.R. n. 600/73.
Per quanto concerne le obbligazioni, è previsto che per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell’Unione europea o di Paesi aderenti allo SEE inclusi nella white list, ai fini della deducibilità degli interessi erogati si applicano le regole ordinarie di cui all’articolo 96 del Tuir.
Nel caso in cui detti titoli non siano quotati, ai fini dell’applicazione delle regole generali, è necessario che siano rispettati i seguenti parametri:
- le obbligazioni devono essere possedute da investitori qualificati che non detengono, anche per interposta persona o società fiduciaria, una partecipazioni in misura superiore al 2% del capitale o del patrimonio dell’emittente;
- il beneficiario effettivo degli interessi erogati deve essere residente nel territorio dello Stato o, comunque, in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni.
Per quanto riguarda la disciplina applicabile agli interessi percepiti dai soggetti investitori, sempre l’articolo 32, comma 9 ha esteso l’ambito di applicazione del regime previsto per i cd. “grandi emittenti” di cui al D.Lgs. n. 239/1996.
In altri termini, anche alle società quotate e a quelle non quotate, purché in questo caso le obbligazioni o titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, si applica un’imposta sostitutiva nella misura del 20%, in luogo della ritenuta, sempre nella misura del 20%, di cui all’articolo 26, comma 1 del DPR n. 600/73.
Sempre al fine di cercare rendere il più possibile appetibili queste forme alternative di reperimento del capitale, il Legislatore, al successivo comma 13 dell’articolo 32 del D.L. n.83/12 ha previsto che “Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.”.
L’Agenzia delle Entrate, a distanza di più di due anni interviene, con la Circolare n.29/E di ieri ha confermato come tali oneri sono deducibili, a prescindere dall’imputazione a conto economico, seguendo il principio di cassa e quindi anticipando il momento della deduzione, ma ha precisato che tale previsione normativa “non intende però superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle suddette spese di emissione, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento”.
In altri termini, quanto previsto dal Legislatore è una facoltà e non un obbligo.
Da ultimo, con il documento di prassi viene precisato che la norma ha portata ampia, riferendosi non soltanto alle Pmi emittenti strumenti obbligazionari, ma anche i cosiddetti “grandi emittenti”, cioè le banche e le Spa quotate, seppur in riferimento ai soli titoli che sono stati emessi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/12 e quindi post 26 giugno 2012.