26 Settembre 2014

L’esposizione dei costi black list nel modello Unico

di Federica Furlani
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Ultimi giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle dichiarazioni e uno dei controlli che va realizzato è la
corretta esposizione in Unico dei costi black list.
I commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’art. 110 del Tuir disciplinano la
deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di imprese e di professionisti residenti in paesi
black list.
In particolare, ai sensi dell’art. 110, co. 10, del Tuir,
non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia ed imprese residenti, ovvero localizzate, in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.
In attesa del decreto da emanarsi sulla base dell’art. 168, co. 1, del Tuir, i Paesi interessati da questa disposizione sono quelli elencati nel
D.M. 23.1.2002 (e successive modificazioni), in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni o di altri criteri equivalenti.
Per spese e altri componenti negativi devono intendersi: i costi d’acquisto di beni (merci, materie prime, ….), le spese per prestazioni di servizi , gli ammortamenti, le minusvalenze, le svalutazioni, le perdite su crediti, gli interessi e gli oneri finanziari assimilati e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti
black list.
L’indeducibilità di tali componenti non opera se l’impresa residente in Italia fornisce
prova all’Amministrazione finanziaria circa il fatto che:
  • vi è l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera fornitrice;
  • le operazioni da cui derivano i componenti negativi rispondono ad un effettivo interesse economico per l’impresa residente. E’ necessario pertanto tener conto delle condizioni complessive dell’operazione: prezzo, costi accessori, modalità di attuazione, …;
  • le operazioni hanno avuto concreta attuazione.
Il comma 12-bis dell’art. 110 del Tuir, introdotto dalla Legge 286/2006, ha inoltre esteso l’ambito applicativo della disposizione in esame anche ai
servizi resi da professionisti domiciliati nei paesi aventi regime fiscale privilegiato (il termine professionisti va inteso in un’accezione ampia).
La
prova della sussistenza delle condizioni sopra elencate per poter beneficiare della deducibilità può essere fornita:
  • in sede di accertamento: l’Amministrazione Finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento, deve notificare all’interessato un avviso con il quale è concesso la facoltà di presentare, entro 90 giorni, le prove contrarie (in merito alla documentazione utile per provare le circostanze esimenti si vedano le Circolari 1/E/2009 e 29/E/2003);
  • in sede di interpello: l’art. 11, co. 13, L. 413/91 stabilisce che le prove non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all’art.21, di conoscere l’avviso dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell’operazione che intende porre in essere e l’abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell’Amministrazione.
Ulteriore adempimento previsto in caso di “acquisti” con Paesi
black list, è la
separata indicazione delle relative spese/componenti negativi
in dichiarazione, in modo da “segnalarli” all’Amministrazione Finanziaria (anche se già inserite del Modello di comunicazione polivalente).
Tale annotazione separata andrà eseguita:
  • nell’apposito rigo delle variazioni in aumento (es. rigo RF29 mod. Unico SC) per segnalarne l’ammontare ai sensi dell’art. 110, co.10, del Tuir;
  • nell’apposito rigo delle variazioni in diminuzione (es. rigo RF52 mod. Unico SC) se il contribuente ritiene di essere in grado di fornire le prove di cui all’art. 110, co. 11, del Tuir.
Alla mancata indicazione in dichiarazione si applica una
sanzione (ex articolo 8, co. 3-bis del D.Lgs 471/97) pari al
10% dell’importo complessivo dei costi non indicati separatamente, da un minimo di 500 euro a un massimo di 50mila euro.
Se il contribuente non è in grado di fornire le prove esimenti, oltre alla sanzione del 10%, scatta l’indeducibilità dei costi con l’ulteriore
sanzione per infedele dichiarazione (che va dal 100 al 200% della maggiore imposta accertata).