L’efficacia degli atti tributari è, di certo, subordinata al corretto compimento dell’attività di notifica messa a punto dall’agente della riscossione.
Per potersi definire esattamente compiuta, tale attività deve essere espletata secondo il regolare procedimento previsto dal Legislatore.
In particolare, stante l’espresso richiamo dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita secondo le disposizioni contenute negli artt. 137 e ss. del c.p.c.
La richiamata normativa dispone che qualora non sia possibile eseguire la notificazione mediante la consegna in mani proprie al destinatario ex art. 138 c.p.c., ovvero, qualora questi non sia reperito nel domicilio che risulta all’ufficio notificatore, né siano reperite persone idonee a ricevere la notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c., deve applicarsi il meccanismo sussidiario previsto dall’art. 140 c.p.c.
La procedura di cui all’art. 140 prevede tre distinti adempimenti a carico del messo notificatore:
- il deposito di copia dell’atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- l’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell’avvenuto deposito.
Per potersi ritenere perfezionato il processo notificatorio, occorre che le formalità descritte dalla norma siano rigorosamente eseguite e puntualmente attestate nella relata di notifica.
Un punto delicato della questione è quello di stabilire con certezza il momento di perfezionamento della notifica: esso, infatti, può concretizzarsi in un momento diverso per quanto riguarda il notificante e per quanto riguarda il destinatario.
Se infatti per il notificante la notifica può dirsi perfezionata al momento del compimento dell’ultima delle tre formalità previste dalla norma (dunque, con
l’invio della raccomandata), tale certezza non può esserci per quanto riguarda il destinatario.
Sul punto di fondamentale importanza è quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 3 del 14.01.2010, in cui è stata dichiarato parzialmente illegittimo il disposto della norma
de qua, nella parte in cui prevede che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfezioni, per il destinatario, con la semplice spedizione della raccomandata e non con l’effettivo ricevimento della stessa.
Il Collegio ridimensiona le statuizione del citato art. 140, dichiarando che facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, la norma in questione viola i parametri costituzionali del contribuente per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoini di effettiva parità.
Secondo quanto stabilito dai giudici di merito, quindi, i termini per la tutela in giudizio del destinatario “
cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata”.
Il documento che di fatto testimonia la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario è, infatti, l’avviso di ricevimento,
da allegare all’originale del documento notificato, in assenza del quale, non potendosi dimostrare in altro modo che l’atto è effettivamente pervenuto nella sfera conoscitiva del destinatario, la notificazione è inesistente.
Nella citata sentenza più volte viene ribadito “
il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”. In caso contrario, “
il destinatario soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell’effettiva conoscibilità dell’atto” (Sent. 23 gennaio 2004, n. 28; ord. 12 marzo 2004, n. 97).
In sostanza, con la pronuncia della Corte Costituzionale, la
mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. comporta non la mera nullità bensì
l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Coerente con l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, i giudici della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con
Sentenza 5 marzo 2013, n. 95 hanno affermato che: “
Il dettato della norma porta a ritenere che con il compimento del terzo adempimento, ovvero la spedizione della raccomandata, la notificazione deve considerarsi perfezionata nei confronti del soggetto che effettua la notifica e quindi per quanto riguarda il rispetto dei termini per la notifica degli atti impositivi, viceversa non perfeziona gli effetti della notifica nei confronti del soggetto destinatario della stessa.
Nel procedimento disciplinato dall’art. 140, applicabile alla specie in forza del dettato della sentenza della Corte costituzionale 258712, la notificazione, come detto, si compie con la spedizione della raccomandata che perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario.
Tuttavia si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione e produzione dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata.
Al riguardo occorre considerare che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario stesso e che l’atto da notificare non sia stato consegnato per difficoltà d’ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c..
Il concessionario per la riscossione avrebbe quindi dovuto produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato ai sensi del codice civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l’ufficio postale a seguito di regolare avviso”.