Negoziazione assistita nelle cause di lavoro
di Luca Vannoniuna forma di negoziazione assistita anche per le cause in materia di lavoro.
decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto.
numerosi sono stati gli interventi su tale fronte. Con il
Collegato Lavoro, la L. 183/2010, si cercò, da una parte,
di eliminare quei passaggi normativi dove i tentativi di conciliazione rappresentavano esclusivamente degli oneri procedurali, abrogando ad esempio l’obbligo del tentativo di conciliazione per la proposizione di domande giudiziali in materia di lavoro, dall’altra di introdurre e diffondere l’utilizzo dell’arbitrato per la risoluzioni delle liti, con risultati scarsi se non inesistenti (almeno per quanto riguarda il secondo punto).
l’obbligo preventivo del tentativo di conciliazione in caso di licenziamenti per ragioni oggettive nelle imprese con più di 15 dipendenti, stabilendo, come forma di incentivazione, che in caso di risoluzioni consensuali operate in tali contesti, il lavoratore abbia comunque diritto a percepire l’ASPI (viceversa, nel caso di risoluzioni consensuali al di fuori di tale procedura, l’ammortizzatore non spetta).
nuova procedura di negoziazione assistita, o conciliativa, che ha come attori principali gli avvocati delle parti e
senza l’intervento di terzi, sindacalisti o funzionari delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
comunque non potrà riguardare diritti indisponibili, ipotesi frequente nel rapporto di lavoro: basti pensare alle ferie, ai diritti connessi con la tutela della salute e della personalità del lavoratore.
la procedura di negoziazione si considera esperita se l’invito non è seguito da adesione ovvero rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione. La nuova procedura non si sovrappone con gli obblighi conciliativi in vigore (ma non è il caso dell’ordinamento lavoristico).
deve contenere l’oggetto della controversia.
n cui si raggiunga l’accordo, con la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che le assistono,
esso acquista efficacia esecutiva.
sono escluse dalle disposizioni contenute nell’art. 2113 del codice civile.