Effetti dell’opzione SIAE nel regime forfetario 398/91
di Luca Caramaschi
Secondo quanto affermato in origine dall’articolo 1 della L. 398/91, per poter accedere al
regime forfettario agevolato previsto, le associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare due distinte
comunicazioni:
- una preventiva comunicazione alla SIAE tramite lettera raccomandata;
- una comunicazione tramite raccomandata all’Ufficio IVA competente (da effettuarsi in dichiarazione).
L’attuale disciplina delle opzioni – introdotta dal D.P.R. 442/97 – ha sensibilmente modificato il precedente concetto di esercizio dell’opzione e della relativa revoca, distaccandolo dalla formale comunicazione scritta all’ufficio competente e agganciandolo, invece, al cosiddetto “comportamento concludente del contribuente”.
Con la circolare 209/E/98, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti al riguardo stabilendo che, ai fini della validità e delle revoche delle opzioni, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, con la conseguenza che non diventa più indispensabile la comunicazione preventiva agli uffici competenti, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla scelta operata.
Qualora il regime prescelto preveda l’esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA (è proprio il caso del regime forfetario di cui alla L. 398/91), andrà presentato il solo quadro VO unitamente al frontespizio del modello UNICO ENC (al proposito, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 404/01, non valgono più le affermazioni sul punto contenute nella citata Circolare 209/E/98).
In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell’opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l’inadempimento formale espone il contribuente ad una sanzione amministrativa pecuniaria oscillante tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.
Con la Circolare 247/E/99, il Ministero delle Finanze – nell’intento di fornire chiarimenti in merito all’articolo 25, della legge 133/1999 – ha ribadito che per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, occorre anche esercitare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, a prescindere dalla cadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, mediante lettera raccomandata. In particolare il paragrafo 6.9 della richiamata circolare afferma che “Gli adempimenti connessi al particolare regime dei contribuenti in esame, notevolmente semplificati in ragione del mutato quadro normativo, che sostituiscono le precedenti formalità, quali la compilazione della distinta o dichiarazione d’incasso, sono i seguenti:1) comunicazione dell’esercizio dell’opzione, diversamente da quanto avveniva in passato, all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione medesima, e all’ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.442 del 1997. L’opzione è, vincolante per un quinquennio”.
Come affermato nel comma 2 dell’articolo 9 del D.P.R. 544/99 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti) l’opzione per il regime ex legge 398/91 va esercitata con le medesime modalità viste in precedenza e vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un quinquennio e successivamente per ciascun anno fino a quando permane il comportamento concludente per il regime prescelto.
Con la successiva Circolare 21/E/03 l’Agenzia Entrate ha ribadito che l’opzione o la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili (quali quello in commento) si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e che l’opzione, pena applicazione di sanzioni, va comunicata ai sensi del citato D.P.R. 442/97 (presentazione del quadro VO). Nessun cenno viene operato dalla Circolare 21/E/03 alla seconda opzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata inviata alla SIAE.
In questo susseguirsi di disposizioni normative e relative interpretazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, ci si chiede se, ad oggi, la validità del regime speciale di cui alla L. 398/91 – in presenza di un regime delle opzioni che privilegia il comportamento “concludente” e che nega valenza costitutiva all’esercizio dell’opzione stessa – sia ancora subordinata alla preventiva comunicazione da effettuarsi alla SIAE e, comunque, se l’omissione di tale comunicazione determini o meno la decadenza dal predetto regime.
In assenza di chiarimenti ufficiali che dirimano la questione in modo chiaro ed incontrovertibile, si ritiene che tale preventiva comunicazione (opzione) da effettuarsi alla SIAE, da ritenersi obbligatoria in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, non sia tuttavia da ritenersi “costitutiva” del regime di cui alla L. 398/91 bensì produttiva di sanzioni conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative.
E’ in ogni caso auspicabile, vista la larga diffusione del regime in commento, una presa di posizione ufficiale da parte degli organi competenti.