L’ordinanza n.14041 del
20 giugno 2014 delle Sezioni Unite Civili della
Corte di Cassazione ha dichiarato la
competenza della
giurisdizione italiana nella causa promossa da una figlia del defunto disponente, che invoca la
nullità degli atti dispositivi e dello stesso
trust in relazione ad una lesione dei suoi diritti di legittima, anche se l’atto istitutivo del trust prevedeva la competenza della
magistratura inglese.
E’ appena il caso di ricordare come in base alla Convenzione de l’Aja il trust sia riconosciuto in Italia se non viola norme imperative di legge. Tra queste si deve annoverare il divieto di ledere la legittima. Il problema è a questo punto quello di valutare quale sia il giudice competente.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda la disposizione di partecipazioni societarie in un trust con un trustee inglese e di un co trustee svizzero.
Tra i beneficiari del trust non rientrava una figlia minorenne riconosciuta dal disponente. La madre di quest’ultima propone causa presso il Tribunale di Udine chiedendo l’eliminazione degli effetti (per dichiarazione di nullità o per inopponibilità nell’ordinamento italiano) di un insieme di attività negoziali posti in essere dal de cuius.
La madre si riserva poi di agire in giudizio per riduzione di legittima e per la divisione tra gli eredi dei beni caduti in successione.
La clausola contenuta nell’atto che prevede la competenza dei giudici inglesi può valere per i soggetti del trust quale il disponente, il trustee ed i beneficiari ma non anche i soggetti che rispetto al trust si pongono in una posizione di terzietà.
La Cassazione chiarisce che la clausola risulterebbe opponibile se la figlia avesse agito in giudizio in qualità di beneficiaria del trust. Il nostro caso è invece diverso giacché non si vogliono far valere diritti nati dal trust, contestandosi piuttosto l’atto dispositivo delle partecipazioni in trust chiedendone la nullità o quantomeno la non opponibilità nei suoi confronti.
I giudici richiamando la Cass. n. 8215/2013 hanno precisato che “l’erede legittimario assume la qualità di terzo rispetto alle parti di un contratto stipulato dal suo dante causa quando egli agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l’atto comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell’atto medesimo”.
In realtà, nel caso di specie, non è stata avanzata ancora alcuna domanda di riduzione ma le domande di nullità o inefficacia dell’atto dispositivo si muovono sul presupposto che l’atto risulterebbe lesivo del diritto spettante all’erede. Da ciò la Cassazione fa discendere la conferma della posizione di terzietà.
Non appare elemento ostativo nemmeno il fatto che il trust sia ubicato nel Regno Unito in quanto l’articolo 5 n. 6 del Regolamento n. 44 del 2001 consente di convenire un soggetto in giudizio in uno stato membro diverso da quello del proprio giudizio nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust.
Peraltro, nella causa sono convenuti anche dei soggetti italiani e per questi trova applicazione l’art. 2 del regolamento secondo cui la competenza giurisdizionale spetta ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto. Per i soggetti coinvolti nella causa che hanno il domicilio in altro Paese europeo o in Svizzera opera l’art. 6 n. 1 del Regolamento secondo cui, nel caso di una pluralità di convenuti, è possibile convenirli tutti davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisone unica per evitare che trattazioni separate possano portare a decisioni incompatibili.
La conclusione è che la causa in esame non esula dalla competenza del giudice italiano.