Ravvedimento ritenute 2013: dead line al 19 settembre
di Fabio Garrinichance per definire gli omessi versamenti delle
ritenute 2013: il 19 settembre scade il termine per la presentazione del
modello 770 con il quale i sostituti d’imposta devono comunicare all’Amministrazione Finanziaria l’ammontare delle ritenute operate nel corso del 2013 in relazione a ciascun singolo percettore.
DPCM del 31 luglio 2014 è stata disposta la
proroga appunto al
19 settembre: poiché il limite temporale per la definizione delle ritenute non versate è ancorato al termine di presentazione del modello, la possibilità di
ravvedere gli omessi o insufficienti versamenti di ritenute operate nel 2013 è consentito sino al venerdì.
“correttiva nei termini”.
ravvedere omessi o parziali versamenti di ritenute operate nel corso del 2013, quindi l’ultima occasione per poter definire tali importi applicando le
sanzioni ridotte previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97: occorrerà calcolare una
sanzione del 3,75% (ossia 1/8 della sanzione ordinaria del 30%) trattandosi di versamenti per i quali il termine di versamento è spirato da oltre 30 giorni. La sanzione andrà versata con il
codice tributo 8906.
interessi nella misura del
saggio legale, attualmente all’1%, ma che sino alla fine del 2013 era del 2,5%: se l’interesse è variato tra la data in cui è stata commessa l’irregolarità di versamento e la data in cui essa viene sanata, il saggio di interesse da utilizzare va computato
pro rata temporis, in funzione dei tassi in vigore nei singoli periodi. Questo significa che se oggi viene regolarizzata una ritenuta il termine di versamento era in scadenza del 2013, andrà tenuto in considerazione, in parte, anche il tasso del 2,5%. Da questo punto di vista, va ricordato che il ravvedimento delle ritenute è l’unica definizione per la quale gli interessi devono essere versati utilizzando il
medesimo codice tributo previsto per la ritenuta cui si riferiscono (per le ritenute di lavoro autonomo è il 1040).
“frazionato”, nei termini di legge previsti, con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione e degli interessi legali. Si tratta di una importante apertura che l’Agenzia delle Entrate ha offerto con la
Risoluzione 67/E/11 e confermata più di recente dalla
Circolare n.27/E/13: se infatti la Circolare n.192/E/98 aveva escluso che il ravvedimento possa essere oggetto di rateizzazione (quindi non è ammessa la definizione integrale al versamento della prima rata e differimento dell’importo da versare), il caso del ravvedimento frazionato è ben diverso. Se il contribuente ha omesso un versamento e decide di
ravvedere una quota di tale importo, la definizione opererà per l’importo ravveduto e solo per quello e il contribuente potrà eventualmente,
in un momento successivo, procedere alla definizione di un’altra quota dell’importo omesso. Se quindi il contribuente aveva deciso di frazionare la definizione di una ritenuta non versata, per
completare il ravvedimento deve provvedere al versamento entro il
19 settembre prossimo, ricordando comunque che, se non riuscisse a completare la definizione, la quota di ritenuta già versata sarebbe comunque correttamente regolarizzata e l’Agenzia potrebbe
contestare solo la parte mancante.
evitare ricadute penali derivanti dal mancato pagamento delle ritenute: l’articolo 10-bis del D.Lgs. 74/00 prevede infatti la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per
importi superiori a 50.000 euro per periodo di imposta (disciplina sulla quale consta un interessamento del Governo per una possibile evoluzione in direzione di un attenuamento). In tal caso, chi riuscirà a
far scendere gli importi non versati sotto tale soglia (o, meglio ancora, ad estinguere l’intero debito), eviterà di incorrere nel suddetto problema.
non rileva che il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso, in quanto a sanare la posizione vale anche il versamento del
puro debito: ovviamente il mancato versamento della sanzione ridotta consentirà all’Amministrazione Finanziaria la contestazione della sanzione nella misura ordinaria per ritardato versamento, tramite
avviso bonario. Questa soluzione, comunque, quantomeno consentirebbe di
scongiurare le ricadute penali.