16 Settembre 2014

Dal 1° ottobre le nuove regole per l’utilizzo del modello F24

di Luca Mambrin
Scarica in PDF
 

Tra le principali novità del D.L. 66/2014 (convertito con la Legge 89/2014) vi è sicuramente la norma contenuta nell’art. 11 del decreto in materia di modello F24 che stabilisce che:

“ A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997, sono eseguiti:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.

Sostanzialmente a partire dal 1° ottobre sono state ampliate le ipotesi nelle quali è obbligatoria la presentazione telematica del modello F24: per i soggetti titolari di partita IVA tale adempimento è già in vigore dal 1 gennaio 2007, pertanto la norma estende tale obbligo anche ai soggetti non titolari di partita IVA con esclusione degli F24 con saldo a debito inferiore ad euro 1.000 senza utilizzo di crediti in compensazione.

Sono tre le situazioni che la nuova norma va a modificare:

  1. la presentazione di modelli F24 con utilizzo di crediti in compensazione ma a saldo zero;
  2. la presentazione di modelli F24 con utilizzo di crediti in compensazione ma a saldo a debito;
  3. la presentazione di modelli F24 senza l’utilizzo di crediti in compensazione con saldo a debito superiore ad euro 1.000.

Ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° ottobre 2014 tutti i modelli F24, il cui saldo finale sia pari a zero per effetto delle compensazioni effettuate, di contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ovvero:

  • F24 online o F24 web: a questi servizi possono aver accesso tutti i soggetti (titolari o non titolari di partita IVA) registrati presso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); per poterli utilizzare invece è necessario disporre di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso la Posta. Con la modalità F24 web è possibile trasmettere i modelli F24 senza la necessità di avere alcun software specifico, mentre con la modalità F24  online è necessario utilizzare per la trasmissione l’apposito software;
  • F24 cumulativo: in alternativa ai servizi Entratel o Fisconline è possibile effettuare la presentazione dei modelli f24 a saldo zero per mezzo di un intermediario abilitato (dottori commercialisti, consulenti del lavoro , esperti contabili, CAF…) a sua volta abilitato al servizio Entratel per le trasmissioni dei modelli per conto dei clienti.

Ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° ottobre 2014 tutti i modelli F24, il cui saldo finale sia a debito e con l’utilizzo in compensazione di crediti, di contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita dovranno essere presentati esclusivamente mediante:

  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo);
  • i servizi forniti dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l’utilizzo del servizio di home/remote banking di banche o Poste.

Infine, ai sensi del comma 2 lettera c) dell’art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° ottobre 2014 tutti i modelli F24, senza utilizzo di compensazioni, il cui saldo finale sia di importo superiore ad euro 1.000, di  contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita, dovranno essere presentati esclusivamente mediante:

  • i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo);
  • i servizi forniti dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l’utilizzo del servizio di home/remote banking di banche o Poste.

Come si evince dalla tabella sotto riportata l’unica situazione in cui è ancora ammessa la presentazione del modello F24 “cartaceo” si ha nel caso di un contribuente privato con modello F24, senza compensazioni, a debito per un importo inferiore a 1.000 euro:

SOGGETTO

F24

MODALITA’

Titolare di partita iva

a saldo zero

F24 on line, F24 web, F24 cumulativo

Titolare di partita iva

a debito con compensazione; qualunque importo

F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking

Titolare di partita iva

a debito senza compensazione; qualunque importo

F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking

Non titolare di partita iva

a saldo zero

F24 on line, F24 web, F24 cumulativo

Non titolare di partita iva

a debito con compensazione; importo superiore ad € 1.000

F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking

Non titolare di partita iva

a debito con compensazione importo inferiore ad € 1.000

F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking

Non titolare di partita iva

a debito senza compensazione; importo inferiore € 1.000

F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking, cartaceo

Non titolare di partita iva

a debito senza compensazione importo superiore ad € 1.000

F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking