Minimi ed ex minimi : attenzione alla compilazione del quadro VO
di Luca MambrinCome previsto dal D.P.R. 442/1997 i contribuenti che devono comunicare opzioni, rinunce o revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi, delle imposte sugli intrattenimenti o dell’IRAP devono compilare il quadro VO della dichiarazione annuale IVA; nel caso in cui fossero esonerati dalla presentazione della suddetta dichiarazione dovranno comunque allegare il quadro VO al modello Unico, barrando l’apposita casella posta sul frontespizio della dichiarazione dei redditi.
A seguito della riforma dello stesso D.P.R. 442/1997 le opzioni e le revoche previste in materia di iva e di imposte dirette assumono rilevanza sulla base del comportamento concludente adottato dal contribuente per tutto il periodo d’imposta; la validità dell’opzione è legata pertanto al comportamento del contribuente ed alla concreta attuazione del regime optato. La compilazione del quadro VO, mediante barratura della casella corrispondente l’opzione o la revoca della modalità di determinazione dell’imposta o di in un regime contabile diverso da quello proprio, pur rappresentando un obbligo per il contribuente rappresenta un adempimento che non preclude la validità dell’opzione esercitata dal contribuente mediante il suo comportamento concludente.
Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi di compilazione del quadro VO dei contribuenti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”) o dei contribuenti fuoriusciti da tale regime sono tre sono i righi contenuti nella sezione III del quadro VO che li potrebbero interessare: i righi VO33 VO34 e VO35.
Rigo VO33:
La casella 1 del rigo VO33 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (nuovi minimi), hanno optato, nell’anno 2013, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari, mentre la casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 hanno scelto di non avvalersi di tale regime optando, nell’anno 2013, per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D.L. 98/2011.
Rigo VO34
La casella 1 del rigo VO34, deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 3 (regime contabile agevolato), del D.L. 98/2011, hanno optato, nell’anno 2013, per il regime contabile ordinario; tale opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
Rigo VO35
La casella 1 del rigo VO35 deve essere barrata dai contribuenti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall’anno 2013, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L 98/2011; si tratta, come chiarito dalla C.M. 17/E/2012, di coloro che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime dei vecchi minimi previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge 244/2007 e hanno concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario.
La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007 e concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario optano a partire dall’anno 2013 per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D.L. 98/2011 (regime contabile agevolato).
Ad esempio quindi:
- nel caso in cui un contribuente abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi (art. 27 commi 1 e2 del D.P.R. 98/2011) ed affettivamente adotti, mediante comportamento concludente tale regime, essendo il suo regime naturale non sarà necessario barrare nessuna delle caselle sopra descritte;
- nel caso in cui un contribuente abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi (art. 27 commi 1 e2 del D.P.R. 98/2011) ed opti, mediante comportamento concludente per il regime contabile agevolato ex art. 27 comma 3 del D.P.R. 98/2011, dovrà barrare la casella 2 del rigo VO33;
- nel caso in cui un contribuente abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi (art. 27 commi 1 e2 del D.P.R. 98/2011) ed opti, mediante comportamento concludente per il regime contabile ordinario, dovrà barrare la casella 1 del rigo VO33;
- nel caso in cui un contribuente non abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi ma possa accedere al regime contabile agevolato di cui all’art. 27 comma 3 del D.P.R. 98/2011 ed affettivamente adotti, mediante comportamento concludente tale regime, essendo il suo regime naturale non sarà necessario barrare nessuna delle caselle sopra descritte;
- nel caso in cui un contribuente non abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi ma possa accedere al regime contabile agevolato di cui all’art. 27 comma 3 del D.P.R. 98/2011 ed opti, mediante comportamento concludente per il regime contabile ordinario, dovrà barrare la casella 1 del rigo VO34;
- nel caso in cui un contribuente che abbia iniziato l’attività nel 2009 avendo i requisiti per l’accesso al regime dei minimi (vecchi minimi) e dal 2010 abbia optato per l’adozione della contabilità ordinaria, decorso il periodo obbligatorio dei tre anni, fermo restando il rispetto dei requisiti può optare per il regime di vantaggio ai sensi dell’art. 27 comma 1 e 2 dovrà barrata la casella 1 del rigo VO35 o optare per il regime contabile agevolato ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.P.R. 98/2011 e barrare la casella 2 del rigo VO35.