Detrazione del canone di locazione per i trasferimenti lavorativi
di Giancarlo Falcoarticolo 16 del Tuir, che prevede una specifica disposizione a favore dei lavoratori che:
- hanno un contratto di lavoro dipendente;
- hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
- sono titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
- euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Circolare 50/E del 12 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta, sulla base della formulazione della norma, esclusivamente ai lavoratori dipendenti.
restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Circolare 10 giugno 2004, 24/E ha chiarito, inoltre, che, in caso di
contratto di locazione intestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli intestatari del contratto che siano in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito.
come peraltro specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO PF, in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest’ultimo, nella misura del 100 per cento”.
dedicata ai giovani tra i 20 e 30 anni, ai quali è attribuita per i primi tre anni una detrazione di euro 991,60 (se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71), nell’ipotesi di stipulazione di un contratto di locazione ai sensi della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità da destinare a propria
abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.
requisito dell’età del conduttore, secondo l’Agenzia delle Entrate, esso è soddisfatto qualora ricorra anche solo per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
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devono essere ripartite tra gli aventi diritto (ovviamente ciascuno di loro dovrà fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l’importo della detrazione spettante);
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non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole;
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devono essere rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente;
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qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, della detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.