Liquidazione: aspetti dichiarativi
di Luca Dal Pratoart. 5, co.1, D.P.R. 322/1998 la
liquidazione interrompe il normale periodo d’imposta ai fini
IRES, ridefinendo le scadenze di invio delle dichiarazioni dei redditi: i
periodi d’imposta vengono
frazionati e possono essere ricondotti al periodo
ante liquidazione, periodo di
liquidazione e periodo
post liquidazione.
IRAP e l’
IVA,
ciascun
periodo d’imposta successivo alla messa in liquidazione è
invece considerato un
autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva (in merito all’IRAP è possibile consultare la
circolare 12 novembre
1998 n.
263/E).
periodo ante liquidazione deve essere presentata telematicamente
entro la
fine del
nono
mese successivo a quello in cui ha effetto la
data di messa in
liquidazione della società, che
varia in funzione delle “
cause
di scioglimento” (art.
2272 c.c. per le società di persone, art.
2484 c.c. per le società di capitali).
periodo compreso tra la
messa in
liquidazione e la
fine dell’
esercizio va presentata secondo gli
ordinari
termini. Ove la liquidazione prosegua
ulteriormente, ai sensi dell’art. 5 co. 3 del D.P.R. 322/1988, occorre presentare le dichiarazioni relative ad ogni successivo periodo d’imposta nei termini stabili dall’
art. 2 (“
Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.”).
dichiarazione relativa al
risultato finale delle operazioni di
liquidazione entro il
nono
mese successivo alla
chiusura della liquidazione
o al
deposito del bilancio finale.
Risoluzione 6 luglio
2010 n. 66 ha precisato che, nel caso di
liquidazioni che si protraggono per
meno di
cinque
esercizi, ai fini
IRES occorre determinare
provvisoriamente il
reddito in ciascun periodo
intermedio
ed effettuare un
conguaglio nell’esercizio di
chiusura della liquidazione.
“[…] il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della liquidazione è, infatti, assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione e, conseguentemente, anche l’imposta ad esso relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali poste di conguaglio […]”).
revoca della
liquidazione, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 5 D.P.R. 322/1998 come introdotto dall’art. 2 co. 5 del D.L. 16/2012,
se gli
effetti si producono
prima del termine di
presentazione delle
dichiarazioni, il liquidatore
non è tenuto a
presentare la
dichiarazione del periodo
ante
e post liquidazione.
liquidazione è il
10 settembre 2013, la scadenza della dichiarazione ante liquidazione è il 30 giugno 2014. Se il
10 febbraio 2014 la liquidazione viene
revocata,
non sussistono
obblighi
dichiarativi relativi alla liquidazione ma deve essere inviata una sola dichiarazione ordinaria per l’intero periodo d’imposta (modello Unico 2014).