Assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a dipendenti
di Fabio LanduzziCaso 6/2014 Assonime ha approfondito la questione della legittimità dell’emissione da parte di una Spa di uno
strumento finanziario partecipativo a favore di propri dipendenti finalizzato a creare un
mezzo di fidelizzazione e di
collegamento della loro remunerazione con i risultati conseguiti dalla società stessa. Lo strumento finanziario partecipativo in questione, oltre ad essere destinato ai dipendenti della società, presenta le seguenti
caratteristiche:
- attribuisce ai titolari un diritto al dividendo;
- non assegna alcun diritto di voto;
- è intrasferibile in assoluto;
- è soggetto a decadenza in caso di uscita del dipendente dalla società;
- è riscattabile dalla società in ogni momento e per qualsiasi causa, ad un prezzo prestabilito.
legittimità di un simile strumento finanziario,
Assonime conclude affermativamente.
articolo 2349, comma 2, Cod.civ.; la norma attribuisce la facoltà all’
assemblea straordinaria dei soci, prevedendo che tali strumenti finanziari siano forniti di
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. Gli strumenti finanziari partecipativi assegnati a dipendenti, pur rappresentando una specie della più ampia categoria degli strumenti finanziari partecipativi disciplinata dall’articolo 2346, Cod.civ., se ne distinguono per il fatto che
la loro attribuzione non sottintende alcun apporto specifico, bensì ha la sua causa nel rapporto di lavoro.
l’assegnazione di diritti amministrativi ha carattere accessorio. Quanto al c
oncorso ai risultati d’esercizio della società, si riscontrano in dottrina tesi contrastanti; la prevalente è quella orientata a riconoscere in seno allo strumento finanziario partecipativo
un vero e proprio diritto all’utile analogo a quello attribuibile ai soci; pertanto, gli utili spettanti ai dipendenti assegnatari degli strumenti finanziari partecipativi dovranno essere depurati della quota destinata alla riserva legale e di quanto diretto alla copertura di perdite pregresse, e
presupposto della loro erogazione sarà
l’approvazione del bilancio d’esercizio e
la delibera dell’assemblea contenente la distribuzione. Nulla vieta che tale aspetto sia
regolato dallo statuto della società, prevedendo anche
quote minime garantite dell’utile destinato ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi.
decadenza del titolo al venir meno del rapporto di lavoro, come pure la
facoltà della società di riscattare in qualsiasi momento lo strumento finanziario partecipativo a condizioni prestabilite, Assonime conclude che si tratta di
previsioni pacifiche e coerenti rispetto ai contenuti ed alle funzioni dello strumento stesso.
alcun intervento sul capitale sociale della società; per quanto concerne
l’informativa di bilancio, gli amministratori dovranno
indicare nella Nota integrativa il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari partecipativi evidenziando i
diritti che essi conferiscono ai loro titolari.