8 Settembre 2014

Attenzione ai termini per il pagamento degli avvisi bonari

di Luca Mambrin
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Nell’ambito dellattività di controllo da parte dell’Agenzia sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti, qualora emerga un’imposta più alta rispetto a quella dichiarata, l’ufficio, prima di far recapitare la cartella di pagamento, invia al contribuente una comunicazione che riporta il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi.

La comunicazione può anche non contenere una richiesta di pagamento, come ad esempio nel caso di:

  • riconoscimento di perdite di importo diverso da quello indicato dal contribuente;
  • esistenza di uno o più crediti a favore del contribuente superiori a quelli dichiarati, in relazione ai quali la verifica dell’effettiva spettanza del credito e la conseguente possibilità di utilizzo nelle successive dichiarazioni è subordinata alla richiesta di conferma all’Agenzia.

Le tipologie di comunicazioni che vengono inviate ai contribuenti sono diverse a seconda della tipologia di attività di controllo effettuata sulle dichiarazioni, in particolare:

 

  • il controllo automatico;
  • il controllo formale;
  • la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.), per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.

Sembra definitivamente chiarita la questione più volte sollevata sull’impugnabilità o meno dinanzi alle Commissioni tributarie di queste comunicazioni.

La stessa Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 23 maggio 2012 ha confermato infatti la propria adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU.) n. 16293/2007 e n. 16428/2007, secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari con i quali gli uffici invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni: le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

Le comunicazioni emesse in seguito del controllo automatico ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e art. 54 bis del D.P.R. 633/1972 evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso il contribuente, nella circostanza in cui ritenga fondata la richiesta dell’Agenzia, dovrà pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni entro termini precisi oppure, nella circostanza in cui ritenga parzialmente o del tutto infondata la pretesa, dovrà segnalare all’Agenzia le ragioni per le quali ritiene il pagamento non dovuto (o dovuto solo parzialmente).

Generalmente le comunicazioni vengono recapitate al contribuente presso il suo domicilio fiscale; tuttavia il contribuente che ha presentato la dichiarazione in via telematica tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) ha la possibilità di scegliere se ricevere la comunicazione di irregolarità:

  • presso il suo domicilio fiscale, secondo la modalità ordinaria;
  • tramite l’intermediario che ha effettuato l’invio della dichiarazione; tale opzione deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi barrando nel frontespizio le relative caselle “Invio avviso telematico all’intermediario” e “ricezione avviso telematicocontenute rispettivamente nella sezione relativa alla firma della dichiarazione e nella sezione relativa all’impegno alla presentazione telematica riservata all’intermediario. In questo caso, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso telematico, gli intermediari hanno l’obbligo di informare i propri clienti.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente in dichiarazione cambiano i termini entro i quali effettuare il pagamento nel caso in cui la comunicazione di irregolarità dovesse evidenziare degli errori.

Il pagamento di quanto richiesto dall’Agenzia, unitamente alla sanzione ridotta di 1/3 rispetto a quella ordinaria (10% invece del 30%) deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio) nel caso in cui la comunicazione venga inviata direttamente al suo domicilio fiscale, mentre, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la trasmissione dell’avviso all’intermediario avrà più tempo per evitare l’iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento con la sanzione ridotta: i 30 giorni per mettersi in regola decorrono, infatti, dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.