Confermato il bonus per investimenti in beni strumentali
di Luca Mambrin
Tra le principali novità del D.L. 91/2014, confermato nella Legge di conversione 116/2014, vi è l’art. 18 che disciplina la nuova agevolazione prevista per i soggetti titolari di reddito d’impresa che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L’agevolazione consiste nella concessione di un credito d’imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Da un punto di vista soggettivo l’agevolazione interessa tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa in attività alla data di entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2014) anche se con un’attività d’impresa iniziata da meno di cinque anni. In particolare per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge o a quello successivo, con la medesima facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese costituite successivamente al 25/06/2014 il credito d’imposta si applica con riguardo a tutti gli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Il comma 5 dell’art 18 prevede poi che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate dal D.Lgs. 334/1999, possano usufruire dalla misura agevolativa solo se viene documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni “di cui al citato decreto”.
Il credito d’imposta, riconosciuto solo per investimenti in beni strumentali nuovi di importo unitario superiore ad euro 10.000 ed effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, il 25/06/2014 fino al 30/06/2015, deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato; la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Tale credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di euro 250.000 di cui al comma 53 dell’articolo 1 Legge 244/2007.
Il successivo comma 6 dell’art. 18 disciplina le cause di decadenza dall’agevolazione:
- nel caso in cui i beni oggetto dell’investimento vengano ceduti a terzi o vengano destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
- nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti vengano trasferiti entro il termine di cui all’ art. 43, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) in strutture produttive situate al di fuori dello Stato anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.
Infine il comma 7 dell’art. 18 stabilisce che l’eventuale credito d’imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si sono verificate le ipotesi di revoca dell’ agevolazione mentre il comma 8 stabilisce che se, a seguito dei controlli, venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’ inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.