Dal 10 settembre ammesso il lavoro congiunto in agricoltura
di Luca Vannoni
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, n. 185, dell’11 agosto 2014, del D.M. 27 marzo 2014, dal 10 settembre, data di entrata in vigore del provvedimento, sarà possibile procedere con le assunzioni congiunte in agricoltura.
Tale particolare forma di assunzione, rientrante nel recente concetto di codatorialità, consente a due o più imprese agricole di assumere congiuntamente uno o più lavoratori: pertanto, congiunto sarà anche l’esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori coinvolti.
La norma di riferimento di tale fattispecie è l’art. 31 del D.Lgs. 276/2003, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 76/2013: il comma 3 quater dello stesso articolo rinviava l’entrata in vigore del nuovo istituto all’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro, che ha visto la luce pochi giorni fa, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 agosto 2014, con entrata in vigore il 10 settembre 2014, per espressa previsione (30 giorni dalla pubblicazione in GU).
La tempistica sicuramente desta qualche perplessità: nonostante il DM sia stato firmato a fine marzo 2014, si è atteso la fine della stagione estiva – la parte dell’anno dove si concentrano le attività agricole e, ovviamente, le necessità di assunzione – per la definitiva efficacia del provvedimento (tempi necessari per implementare le nuove procedure telematiche?).
Prima di entrare nel merito del provvedimento, in primo luogo è opportuno definire i soggetti che possono utilizzare questa forma di codatorialità: si deve trattare di imprese agricole, anche costituite nella forma della cooperativa che presentino, in via alternativa, una delle seguenti caratteristiche:
- appartengono a un gruppo di imprese (art. 2359 c.c. e D.Lgs. 74/2002);
- sono riconducibili a un unico proprietario, ovvero a soggetti legati da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- fanno parte di un contratto di rete, purché il 50% delle imprese coinvolte siano agricole.
Il D.M. 27 marzo 2014 ha come obiettivo la definizione delle regole amministrative per la legittima instaurazione del rapporto congiunto. L’assunzione deve esser comunicata al Centro per l’Impiego competente, con la consueta procedura UNILAV, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge (assunzione: entro le 24 del giorno antecedente; trasformazione e cessazione: entro 5 giorni dall’evento).
In base al comma 2 dell’art. 2 del DM 27 marzo 2014, nel caso di gruppi di impresa, le comunicazioni devono essere effettuate dalla capogruppo. Il successivo comma precisa, viceversa, che “le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite dello stesso proprietario”.
Nel caso di imprese riconducibili a soggetti legati da vincoli di parentela o affinità ovvero facenti parte di un contratto di rete, le comunicazioni devono essere effettuate tramite il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge: l’accordo deve essere depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.
Da un punto di vista sostanziale, il comma 3 quinquies dell’art. 31 del D.Lgs. 276/2003 prevede che i co-datori di lavoro rispondano in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal contratto concluso.
è pertanto opportuno definire le responsabilità e le concrete modalità di svolgimento del rapporto: nel caso di contratto di rete, il problema non dovrebbe porsi in quanto nello stesso contratto di rete dovrebbero essere specificati concretamente i termini della codatorialità.
Nel caso di gruppi di impresa, così come nelle imprese di soggetti legati con vincoli di parentela, è opportuno procedere con una espressa regolamentazione della prestazione di lavoro, così da evitare che attriti gestionali del rapporto possano metterne a rischio la proficuità.
In particolare, oltre a definire concretamente, in chiave funzionale, la codatorialità (in sostanza, quanto lavora per ciascuno dei datori di lavoro), si potrebbe delegare a un soggetto la gestione amministrativa del rapporto (es. elaborazione busta paga) e il riconoscimento della retribuzione, ad altro soggetto la gestione disciplinare del rapporto (in particolare quando il soggetto delegato alla gestione amministrativa del rapporto non sia il datore di lavoro più vicino alla prestazione di lavoro), fermo restando che le comunicazioni sopra definite (assunzione, trasformazione e cessazione) rimangono in capo ai soggetti individuati dal DM 27 marzo 2014, pena il rischio di pesanti sanzioni amministrative, in particolare in caso di irregolarità in caso di assunzione (maxi sanzione lavoro nero).