Mini-bond per le Pmi
di Luigi Scappini
Si è spesso sentito parlare in quest’ultimo biennio di mini-bond quale strumento per l’accesso delle imprese al credito in risposta all’annoso problema, esploso in tutta la sua pienezza in questi ultimi anni a causa della congiuntura economica che si è determinata e che non stenta a virare verso una ripresa, del cd. credit crunch.
Tuttavia, è indubbio che tale forma alternativa di reperimento del capitale presso soggetti terzi abbia stentato a decollare, vuoi per la complessità dell’iter da seguire, vuoi per le difficoltà a trovare le opportune garanzie.
Il Legislatore è ripetutamente intervenuto sulla materia, dapprima con il D.L. n. 83/2012 e in seguito con il D.L. 221/2012 cercando di rimuovere i vincoli sia civilistici che fiscali per rendere più appetibili, da un lato l’emissione da parte delle società e, dall’altro il finanziamento da parte dei sottoscrittori.
In tal senso si deve leggere anche la previsione dell’art.12, co.6-bis del D.L. 145/2013 (il cd. Decreto destinazione Italia) ai sensi del quale “può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 … emessi da piccole e medie imprese … Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti … i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia …”.
Ebbene, forse anche alla luce della crisi che non sembra terminare, con estrema rapidità rispetto alle consuete tempistiche, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 26 luglio 2014 il decreto interministeriale del 5 giugno con cui viene attuata e disciplinata la previsione dell’art. 12, co. 6-bis del D.L. 145/2013.
Tale decreto è di indubbia rilevanza atteso che con esso è prevista la garanzia, per l’emissione di tali strumenti finanziari da parte delle pmi come individuate nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dei loro consorzi, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con un fondo iniziale previsto dall’art.15 del decreto pari a 50 milioni, estendibile fino a 100 milioni.
Ogni singola pmi potrà fruire di una garanzia massima pari a 1.500.000 euro.
Soggetti che possono richiedere l’accesso alla garanzia del Fondo sono, ai sensi dell’art.1 le banche, gli intermediari e i gestori che accompagnano le pmi nell’emissione dei mini-bond, in riferimento a singole sottoscrizioni o portafogli (infatti è espressamente previsto dall’art. 12, co. 6-bis richiamato che “Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni.”) di mini-bond con l’ulteriore requisito che questi ultimi devono essere finalizzati al finanziamento dell’attività di impresa e non avere a oggetto la sottoscrizione di linee di credito già erogate alla pmi emittente.
Inoltre, è richiesto che sia la sottoscrizione che l’effettiva erogazione delle somme alla pmi devono essere successive alla delibera del gestore del Fondo.
I mini–bond devono avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi e non essere assistiti da altre garanzie reali o assicurative, limitatamente alla quota coperta dal Fondo.
Nel caso in cui venga richiesta la garanzia del Fondo su portafogli di mini-bond, l’art. 7 introduce ulteriori requisiti supplementari rispetto a quelli già descritti e previsti dal precedente art. 3 e più precisamente che:
- le singole operazioni di sottoscrizione di mini-bond che compongono il portafoglio siano, ciascuna, di importo non inferiore al 3% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio nel suo insieme e
- il valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio sia compreso tra 50 milioni e 300 milioni di euro.
Il successivo art. 4 individua i limiti di copertura del fondo che si attestano nelle seguenti misure percentuali:
- fino al 50% del valore nominale dei mini–bond sottoscritti quando la garanzia preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini – bond) e
- fino al 30%, sempre del valore nominale, quando il rimborso è previsto in un’unica tranche (bullet mini-bond).