Esclusione da società di persone e attribuzione degli utili
di Fabio Pauselli
Come noto, tramite l’esclusione avviene l’estromissione dalla società di un socio la cui partecipazione non può o non vuole essere ulteriormente consentita. Sono convenzionalmente previste tre forme di esclusione, ossia:
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l’
esclusione facoltativa (artt. 2286, 2301 e 2320 c.c.), -
l’
esclusione di diritto (art. 2288 c.c.); -
e l’
esclusione giudiziale (art. 2287, c. 3, C.C.).
La decisione di esclusione diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione al socio escluso; pertanto, fino alla scadenza di tale termine, l’esclusione non opera e la posizione del socio escluso resta impregiudicata all’interno società.
Decorso il suddetto termine si verifica lo scioglimento parziale del vincolo sociale, anche nel caso in cui il socio escluso abbia proposto opposizione. Tuttavia, nonostante l’opposizione, di per sé, non sospende l’esecuzione della decisione di esclusione, Il legislatore ha previsto a favore del socio un provvedimento cautelare tipico, consistente nella sospensione, da parte del Tribunale adito, dell’esecuzione della delibera di esclusione.
È opinione pressoché unanime che, in caso di accoglimento dell’opposizione, la pronuncia del giudice determini l’annullamento della decisione di esclusione, operando ex tunc; ciò comporta, nel caso in cui l’efficacia della delibera non sia stata sospesa e il socio abbia già cessato di far parte della compagine sociale, la reintegrazione del socio escluso nella sua posizione in società con effetto retroattivo, consentendogli di partecipare anche ai risultati dell’attività sociale nel frattempo conseguiti (in tal senso Cass. 22.12.2000 n. 16150, Cass. 28.05.1993, n. 5859 e Trib. Cassino 15.06.1990).
Sul piano fiscale, come chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione 157/E/2008, nell’ipotesi in cui muti in corso d’anno la compagine sociale delle società di persone e assimilate, il reddito prodotto deve essere riferito esclusivamente ai soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, a meno che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della delibera di esclusione, il socio escluso maturerà il diritto a percepire utili sino alla data della decisione di esclusione mentre gli utili residui verranno ripartiti fra gli altri soci presenti alla chiusura dell’esercizio.
È evidente, quindi, che il reddito di partecipazione dovrà essere imputato per intero e proporzionalmente ai soci che rivestono tale titolo al 31.12 dell’anno in cui si è perfezionata l’esclusione del socio. Un’eventuale e successiva reintegrazione, con efficacia retroattiva, consentirà al socio escluso la continuazione del rapporto societario da un punto di vista civilistico, ma non produrrà effetti sugli obblighi di natura fiscale i cui termini siano ormai decorsi.
In questi casi, conseguentemente all’intervenuta reintegrazione di un socio precedentemente escluso, l’eventuale distribuzione in periodi di imposta successivi di utili accantonati in apposita riserva non produrrà effetti di natura fiscale, essendo stato il reddito già imputato ai soci che risultano tali al 31.12 del predetto anno (ex art. 5 del Tuir).