Ancora sulla previdenza dei soci di Srl
di Giovanni Valcarenghi
Il periodo delle dichiarazioni dei redditi rappresenta il momento in cui i clienti dello studio professionale sperimentano sulla propria pelle le stranezze del nostro sistema fiscale e contributivo. Un caso lampante di questa situazione è rappresentato dalla vicenda dei contributi INPS dovuti dai soci delle SRL, iscritti o iscrivibili alla mutua dei commercianti o degli artigiani.
Per quanto attiene il caso delle SRL artigiane, la vicenda è tutto sommato abbastanza semplice; perché si possa guadagnare l’iscrizione all’Albo è necessaria la prevalenza del lavoro dei soci e degli amministratori, con la conseguenza che gli eventuali benefici che si ritraggono dall’appartenenza alla particolare categoria portano con sé il contraltare dell’obbligo contributivo.
Di comprensione assai più difficile è la vicenda dei soci di SRL commerciali, i quali sono obbligati al versamento dei contributi su una quota di reddito del tutto “figurativo” che è rappresentato dall’utile della società, a prescindere dall’avvenuta distribuzione del medesimo.
In tal senso, appare ancora emblematico il contenuto della circolare INPS n. 102 del 12.06.2003, ove si afferma che per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
Il medesimo documento, poi, precisa che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della SRL, la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi da altra attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.
Purtroppo la questione è tanto chiara dal punto di vista operativo, quanto oscura da quello concettuale: il socio paga i contributi previdenziali su un reddito che potrebbe non avere ricevuto, né mai ricevere, quindi deve provvedere autonomamente a procurarsi la provvista.
Questa situazione determina l’abitudine di attribuire agli stessi soci (ove siano amministratori) dei compensi, in modo da far pervenire loro la liquidità necessaria anche per effettuare i pagamenti dei contributi; quindi, scatta il secondo problema della c.d. “doppia contribuzione”, anch’essa risolta in modo negativo per il contribuente, in quanto ritenuta legittima dalla giurisprudenza, anche a seguito di una “bizzarra” norma di interpretazione autentica.
Su tale ultima questione, in verità, il vero problema è quello della doppia gestione previdenziale ma non della doppia contribuzione, per il semplice fatto che i compensi all’organo amministrativo rappresentano (Cassazione permettendo!) un componente negativo deducibile nella determinazione del reddito di impresa, con ovvia compressione della base di computo dei contributi della gestione commercianti.
Insomma, la situazione è davvero ingarbugliata e risulta che l’INPS stia promuovendo ampie verifiche su gran parte del territorio nazionale. Al momento, la posizione del contribuente è di piena sconfitta e, pertanto, vale la pena di effettuare una ultima analisi sulle posizioni che risultano dalle dichiarazioni dei redditi appena chiuse.
Per il futuro non resta che continuare a battagliare su un fronte specifico: i contributi previdenziali delle gestioni artigiani e commercianti debbono essere applicati sul reddito di impresa ed il reddito figurativo della SRL certamente non è tale per il socio. Si potrebbe invece legittimamente sostenere che la prestazione dell’attività lavorativa configuri l’obbligo di versamento dei soli contributi minimali, a copertura del periodo di iscrizione. Ma tale soluzione sarebbe troppo logica!