Exit tax e ultimo periodo di residenza
di Ennio VialVita Pozzi
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio ha previsto che il contribuente che intenda rateizzare la plusvalenza deve presentare all’Ufficio territorialmente competente una apposita comunicazione entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di residenza in Italia.
L’espressione “apposita” fa già presagire la possibile uscita di un modellino di comunicazione magari approvato con un ulteriore provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsti dall’art. 1 comma 9 del D.M. 2 luglio 2014.
Strettamente connessa è anche l’indicazione contenuta nell’art. 1 comma 3 del decreto secondo cui le imposte sui redditi relative alla plusvalenza sono determinate in via definitiva alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento.
Si deve ricordare come la normativa italiana leghi la residenza di una società alla sussistenza alternativa di uno dei tre requisiti indicati nel comma 3 dell’art. 73 del Tuir ossia la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’ubicazione dell’oggetto dell’attività.
La questione apre lo spinoso tema dell’attrazione in Italia della residenza per via dell’amministrazione della società o della presenza in Italia dell’oggetto dell’attività.
Potrebbe, infatti, accadere che una società trasferisca la sede all’estero ma che continui ad essere considerata ancora fiscalmente residente in Italia in quanto l’amministratore non si trasferisce all’estero e continua a gestirla qui da noi.
Il punto 4.1 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia prevede che il pagamento della prima rata vada eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, mentre gli altri pagamenti unitamente ai relativi interessi, sono versati negli anni successivi entro il medesimo termine.
Diventa quindi fondamentale individuare l’ultimo periodo di residenza fiscale in Italia tenendo conto che l’art. 2 del D.M. 2.7.2014 prevede che si debba tener conto del disposto convenzionale. La questione verrà approfondita in un successivo intervento. In questa sede ci limitiamo ad affrontare il caso lineare del soggetto che trasporta una impresa o una società all’estero senza conservare in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto delle attività.
In sostanza, il pagamento della prima rata va di pari passo con l’obbligo di inviare all’Amministrazione Finanziaria quell’apposita comunicazione di cui si diceva all’inizio.
Supponiamo che una srl trasferisca la propria sede all’estero in questi giorni. La stessa risulterà fiscalmente residente in Italia per tutto il 2014 in quanto per la maggiore parte del periodo di imposta la stessa ha avuto sede in Italia. La comunicazione ed il pagamento della prima rata, pertanto, avverrà entro il termine di pagamento delle imposte ossia a giugno 2015.
Più complesso è invece il caso in cui una società trasferisca la sede all’estero a maggio 2014. In questo caso la stessa risulterà residente in Italia fino al 2013 per cui il pagamento delle imposte e la comunicazione dovrebbero avvenire a ridosso del trasferimento, ossia appena un mese dopo.
Al di là delle banali considerazioni secondo cui la comunicazione potrebbe avvenire prima visto che il trasferimento all’estero risulterà per certo una scelta meditata nel tempo, per il pagamento si potrebbe utilizzare la scadenza del 16 luglio oppure pagare con un leggero ritardo usufruendo del ravvedimento operoso.
Una soluzione alternativa potrebbe consistere nella chiusura anticipata dell’esercizio. In questo modo l’ultimo periodo di residenza in Italia non risulterebbe più il 2013 ma i primi mesi del 2014 consentendo il pagamento delle imposte il sesto mese successivo alla chiusura.