Quadro Rw: chi sono i contitolari?
di Giovanni ValcarenghiRush finale per le dichiarazioni dei redditi; rimangono da risolvere, oltre alle posizioni “incagliate”, anche quelle relative al completamento di dati di natura descrittiva che si sono in precedenza omessi. Al riguardo, spesso viene domandato come debba essere compilata la sezione del quadro RW dedicata alla segnalazione del codice fiscale dei soggetti che, per brevità, definiamo contitolari.
Ci riferiamo, in particolare, alle colonne 21 e 22 del prospetto, in relazione alle quali le istruzioni si limitano alla seguente precisazione: inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’affermazione è al quanto ampia e, a nostro parere, è priva di una locazione finale che dovrebbe avere il seguente tenore “… in relazione al medesimo bene o attività”. Comunque sia, molto spesso, la tematica genera il seguente interrogativo in capo ai soggetti detentori di quote di partecipazione in società estere: devo per caso indicare anche il codice fiscale degli altri soci?
Anticipiamo subito che la risposta corretta, a nostro giudizio, è negativa, per il semplice fatto che:
-
lo scopo della norma appare chiaramente quello
di “legare” il monitoraggio di
soggetti tra loro
coinvolti sul medesimo bene o attività finanziaria, circostanza che non si rinviene nel caso rappresentato; -
il
socio potrebbe anche del tutto
ignorare l’identità degli altri componenti la compagine societaria, e non pare certo obbligato ad indagare per la compilazione del quadro RW.
Per corroborare la soluzione, ci paiono indicative alcune affermazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione che, di fatto, riprendono concetti già esposti nella circolare 38/E/2013 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, rintracciamo utili spunti dalle seguenti indicazioni:
- se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario …; quindi significa che certamente va indicato il codice fiscale degli altri soggetti che compongono la comunione (ad esempio più eredi) o condividono l’intestazione o la disponibilità giuridica (ad esempio il coniuge in regime patrimoniale di comunione);
- qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera. Anche in questo caso nessun problema, in quanto i dati sono noti;
- sono tenuti agli obblighi di monitoraggio…anche coloro che…hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. È il caso del soggetto con delega di firma sul conto estero (ad altri soggetti intestato), con esclusione della mera “delega ad operare” per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.
Come si ha modo di evincere dalla elencazione di cui sopra, le ipotesi di obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti “limitrofi” è sempre collegato a casistiche nelle quali il dichiarante è perfettamente a conoscenza dei dati degli altri soggetti, vuoi perché il suo diritto si è creato contestualmente a quello degli altri, vuoi perché è stato lui stesso ad attribuire la disponibilità di disposizione sull’attività estera.
Nel caso delle quote societarie, invece, tale situazione non sussiste, tranne nel caso di formale cointestazione della quota stessa o comunione legale tra coniugi, casistica che non si verifica in modo frequente all’atto pratico.
Quindi, possiamo ribadire con ragionevole certezza che, ove il sig. Rossi sia socio al 20% di una società straniera non dovrà in alcun modo evidenziare il codice fiscale degli altri soci; diversamente, ove il medesimo sig. Rossi abbia acquistato la stessa quota del 20% in comproprietà con il fratello, dovrà indicare il codice fiscale di quest’ultimo soggetto (e viceversa).
Inoltre, vale la pena di svolgere una ultima considerazione: se i soggetti direttamente coinvolti non fossero italiani, l’obbligo di indicazione del dato sussiste comunque? Anche in questo caso ci sentiamo di dare una risposta negativa, per il semplice fatto che il soggetto straniero potrebbe non disporre tecnicamente di un codice fiscale e, per di più, non si vede quale sia l’interesse del fisco italiano a conoscere la posizione di un soggetto straniero.
Un ultimo monito di “fratellanza professionale”: chiunque indichi il codice fiscale di un soggetto terzo nel quadro RW abbia l’accortezza (se non gestisce la dichiarazione anche dell’altro contribuente) di far giungere una segnalazione dell’avvenuta esposizione del codice fiscale. Uomo avvisato …