3 Luglio 2014

Tra proroghe e rinvii un occhio alla maggiorazione

di Fabio Garrini
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Dopo la tanto sospirata proroga della scadenza di versamento per i contribuenti interessati agli studi di settore, la “campagna dichiarativa” di UNICO 2014 è entrata nel pieno e il prossimo lunedì (7 luglio) scade il termine di versamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore): siamo già intervenuti in più occasioni per notare come tale proroga sia certamente ampia, ma non generalizzata, per cui occorre prestare la dovuta attenzione nell’individuazione dei soggetti che possono legittimamente beneficiare della possibilità di versare il 7 luglio senza alcun aggravio.

Vale comunque la pena di ricordare, qualora nella concitazione di questi momenti dovessimo accorgerci di qualche contribuente non può utilizzare detta proroga, è ancora a disposizione la scadenza del 16 luglio, in quanto il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione annuale è ammessa anche entro il trentesimo giorno successivo. Tale opportunità è concessa dall’art. 17 c. 2 del DPR 435/01, applicando la maggiorazione dello 0,4% ai debiti scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, maggiorazione che fa parte del tributo medesimo che si provvede a versare (infatti viene versato con il medesimo codice tributo). In ogni caso è consentita la rateizzazione delle somme dovute: qualora la rateizzazione sia operata con riferimento agli importi in scadenza il 16 luglio, la rateizzazione terrà conto della maggiorazione dello 0,4%, oltre ovviamente agli interessi scaturenti da tale frazionamento del versamento.

Omesso versamento della maggiorazione

Le opportunità descritte non sono certo tema nuovo che merita un approfondimento, ma piuttosto è occasione per tornare su di una importante (e doverosa) apertura recata la scorsa estate dalla CM 27/E/2013 con la quale venne definitivamente accantonata una (aberrante) interpretazione precedentemente difesa da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La nuova posizione assunta, del tutto più ragionevole, permette, oltre che di sistemare eventuali irregolarità commesse nel passato, anche di vivere con un attimo più di tranquillità (se questo è possibile…) le scadenze che si susseguono incessanti in questo periodo.

La vicenda è ben nota: sino a circa una anno fa, la posizione difesa dall’Amministrazione Finanziaria era quella per cui, un eventuale versamento avvenuto entro il 30° giorno successivo al scadenza naturale, senza applicazione della maggiorazione, poteva legittimare l’applicazione della sanzione del 30% per ritardato versamento e non il recupero della maggiorazione dovuta.

Dopo aver acquisito uno specifico parere dell’Avvocatura generale dello Stato (datato 2 luglio 2012, n. 263000), l’Agenzia sceglie di aggiornare la propria posizione e afferma che “…se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria – pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 – deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).”

Come osservato nel citato documento di prassi (e si trattava della doglianza che in precedenza i contribuenti avanzavano continuamente ma che veniva puntualmente respinta come irricevibile) non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.

Peraltro, qualora ci si accorga successivamente alla scadenza (del 16 luglio, ma le medesime considerazioni valgono anche per i versamenti al 20 agosto con maggiorazione per coloro che utilizzano la proroga relativa agli studi di settore) di aver dimenticato la maggiorazione, sarà possibile azionare il ravvedimento operoso sulla base dell’art. 1 lett. a) o b) del D.Lgs. 472/97 (a seconda di quanto è trascorso dal momento in cui è stata commessa l’irregolarità) definendo la quota di imposta non versata (appunto la maggiorazione), provvedendo ovviamente anche a corrispondere interessi e sanzione ridotta su tale importo non versato. Quindi, verificando gli F24 dello scorso anno, oggi sarà possibile sanare in maniera piuttosto tenue eventuali irregolarità commesse nelle scadenze di versamento della scorsa estate.