Il trust in cerca di ipocatastali fisse
di Ennio VialVita PozziLa segregazione di beni immobili in trust deve scontare le imposte ipocatastali in misura fissa. Questa è la tesi della dottrina, della giurisprudenza maggioritaria e del Notariato.
Diversamente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. n.48/E/2007) ritiene che le imposte in oggetto debbano essere versate in misura proporzionale (3%) sia nella fase iniziale di disposizione dei beni in Trust sia nella fase finale di attribuzione ai beneficiari.
La questione è stata affrontata dallo Studio del Notariato n. 58/2010 del 21 gennaio 2011, dove è stato rilevato come l’effetto donatorio si configuri nella fase finale del trust quando i beni verranno attribuiti al beneficiario.
Sul punto sono intervenute due ulteriori sentenze della C.T.P. di Milano.
In particolare, la sentenza 1002/25/14 del 17 dicembre 2013 ha accolto l’istanza del contribuente volta a chiedere la non applicazione delle ipocatastali in misura proporzionale. Diverse sono le ragioni che hanno portato i giudici ad assecondare la richiesta. Innanzitutto, la disposizione di beni in trust non è assimilata ad una donazione quanto piuttosto ad un fondo patrimoniale, dove le imposte vengono applicate in misura fissa.
La sentenza cita peraltro un passaggio della C.M. 48/E/2007 dove si chiarisce che il beneficiario attuale è quello che esprime una capacità contributiva attuale. Tale capacità contributiva non si manifesta nel momento della segregazione dei beni quanto piuttosto quando questi gli verranno attribuiti alla fine o durante la vita del trust, comunque non nella fase istitutiva.
Un’ulteriore sentenza uscita sul tema è la CTP Milano n.1208/17/14 del 19 novembre 2013.
In questo caso si ribadisce correttamente quanto ormai pacificamente sostenuto in dottrina secondo cui non esiste un unico trust ma diverse fattispecie che si differenziano da caso a caso.
A seconda del tipo di trust potrà emergere un livello impositivo differenziato.
In sede di disposizione dei beni in trust non risultano dovute imposte proporzionali in quanto si tratta di un atto neutro, mancando qualsiasi corrispettivo tanto per i beneficiari che per il trustee.
In relazione al trustee, manca qualsiasi intento donativo in quanto il trust prevede una attribuzione di beni affinché il trustee li amministri nell’interesse dei beneficiari per la realizzazione di uno scopo preciso.
Purtroppo, in entrambi i casi, nonostante l’orientamento giurisprudenziale consolidato, i giudici hanno previsto la compensazione delle spese.
Sulla stessa linea si colloca anche la C.T.P. Lodi che con la sentenza n. 70 del 7 marzo 2014 (ud 3 febbraio 2014) ribadisce che il trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del Trustee, che di fatto non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio; legittima, pertanto, è l’imposizione in misura fissa applicata dal notaio ricorrente, i cui ricorsi pertanto vanno accolti.
Anche in questo caso, tuttavia, le spese sono state compensate.
Ad analoghe considerazioni giunge anche la Sentenza n. 90 del 27 novembre 2013 (ud 26 novembre 2013) della C.T.R. Venezia, dove si chiarisce che il Trust è assimilabile non ad una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) che realizza, come il Trust, la segregazione del patrimonio.
Fino al momento della conclusione o scioglimento del Trust non si ha il trasferimento definitivo del patrimonio ma la semplice separazione del patrimonio rispetto ai soggetti, sottoposta a condizione sospensiva, con una condizionale finale ed effettiva dell’esito traslativo in quel preciso momento.
Di conseguenza, fino alla conclusione del Trust, il Fisco potrà pretendere semplicemente il tributo in misura fissa, in quanto in capo al fiduciario non c’è stato alcun incremento patrimoniale; diversamente, alla scadenza del Trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie proporzionali in quanto solo allora vi sarà un effettivo trasferimento della proprietà.
Se da un lato ci troviamo di fronte ad una sentenza di una regionale rispetto ad una provinciale, dall’altro dobbiamo evidenziare come tale ultimo caso avesse ad oggetto un trust auto dichiarato per cui l’identità tra disponente e trustee escludeva addirittura un passaggio di proprietà.