20 Giugno 2014

E sui frutti che il trust dà ai beneficiari ci sono ritenute?

di Ennio VialVita Pozzi
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In un precedente intervento abbiamo esaminato il tema delle ritenute che il trust subisce (o non subisce) sui dividendi erogati da società di capitali. La questione che a questo punto deve essere valutata attiene alle ritenute che il trust stesso deve eventualmente operare sui frutti erogati ai beneficiari.

Va innanzitutto ricordato come il trust possa essere considerato fiscalmente opaco o trasparente a seconda del rapporto esistente tra il trustee e i beneficiari in ordine all’attribuzione dei frutti. In particolare, possiamo rilevare che il trust è trasparente se i beneficiari vantano un vero e proprio diritto alla percezione dei frutti, mentre è considerato opaco se l’attribuzione dei frutti ai beneficiari rientra in un potere discrezionale del trustee.

La C.M. 48/E/2007 ha chiarito che se il trust è opaco i frutti non risultano tassati in capo ai beneficiari. In questo caso la mancata tassazione esclude anche l’applicazione di ritenute alla fonte. Infatti, non si tratta di redditi bensì di mere erogazioni finanziarie.

Diverso è il caso dei frutti attribuiti da un trust trasparente. L’art. 44 co. 1 lett. g sexies del Tuir annovera tra i redditi di capitale anche “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”. La C.M. 48/E/2007 precisa poi che i frutti, pur essendo qualificati come redditi di capitale, sono tassati per competenza e non per cassa.

La C.M. 48/E/2007, tuttavia, non chiarisce se dette attribuzioni scontino una ritenuta alla fonte.

Sul punto si ricorda che in base all’art. 26 co. 5 del D.P.R. 600/73 i sostituti di imposta (i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23) operano una ritenuta del 12,50% (ora 20%) a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Ebbene, nel caso del trust non sono previste altre forme di ritenute o imposte sostitutive per cui sui frutti andrà operata una ritenuta a titolo di acconto del 20%.

Sul punto, le istruzioni al modello 770 non offrono indicazioni particolari sui trust. La C.M. 11/E/2012, tuttavia, precisa che la ritenuta del 20% deve essere operata su tutte le fattispecie indicate nell’art. 44 del Tuir tra cui sono espressamente menzionati anche i frutti del trust trasparente.

La casella 5 del rigo RL4 del Modello unico persone fisiche accoglierà non solo le ritenute subite dal trust e imputate ai beneficiari, ma anche quelle che il beneficiario ha subito ad opera del trust stesso in sede di attribuzione dei frutti.

Esiste poi il caso in cui il trust non è né trasparente né opaco.

In alternativa all’imposizione in capo al trust o ai beneficiari, infatti, taluni redditi di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Un trust che non esercita attività commerciale compreso, quindi, tra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 vede gli interessi, premi ed altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2 del decreto sopra richiamato.

Sono altresì assoggettati a ritenuta d’imposta i redditi delle obbligazioni e titoli similari indicati nell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 percepiti da trust non esercenti attività d’impresa commerciale. Inoltre, taluni redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, se percepiti da trust non commerciali residenti, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%.