Rinuncia più ampia alla situazione patrimoniale di fusione
di Fabio Landuzzi
Con la Massima n. 137 di recente pubblicazione il Notariato di Milano fornisce una chiave interpretativa elastica del disposto contenuto all’articolo 2501-quater, comma 3, Cod.civ., con riguardo alla rinuncia, da parte dei soci e dei possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione, alla situazione patrimoniale di fusione prevista dallo stesso articolo 2501-quater, comma 1, Cod.civ..
La norma si limita infatti a disporre, dapprima al comma 2, che la situazione patrimoniale di fusione – che ai sensi del comma 1 dovrebbe riferirsi ad una data non anteriore di 120 gg. dal giorno del deposito del progetto di fusione presso la sede della società o della sua pubblicazione sul sito internet – può essere sostituita dal bilancio d’esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei prima della data sopra indicata; al successivo comma 3, poi, se consta il consenso unanime di tutti i soci (e dei possessori di eventuali strumenti finanziari che danno diritto di voto), è consentito dispensare gli amministratori dalla produzione di qualsivoglia situazione patrimoniale aggiornata o del bilancio.
Il Notariato di Milano, nella prima parte della Massima n. 137, afferma che questa dispensa può essere data sia in generale con riferimento ad una situazione più aggiornata rispetto all’ultimo bilancio della società approvato, e sia quando un precedente bilancio non esiste neppure in quanto si tratta del primo esercizio di vita della società. In modo particolare, il Notariato di Milano richiama la disciplina contenuta all’articolo 11 della Terza Direttiva il quale consente allo Stato membro di esentare le società partecipanti ad una fusione dalla redazione di situazioni patrimoniali aggiornate, ma al ricorrere di alcune condizioni. Tuttavia, la disciplina inserita nel comma 3 dell’articolo 2501-quater, Cod.civ., non tratta di un esonero in senso generale dalla redazione della situazione patrimoniale, bensì si limita a consentire che con il consenso unanime di tutti i soci si abbia una rinuncia a questo documento. Poiché il soggetto il cui interesse intende essere tutelato da questa previsione – ossia, dalla redazione di una situazione patrimoniale – è il socio, la disciplina del Codice civile ammette che lo stesso socio possa rinunziare dando quindi atto di conoscere già i dati contabili sulla base dei quali le società si presentano alla prospettata fusione.
La Massima del Notariato di Milano estende poi questa conclusione anche al caso della fusione preceduta da acquisto delle partecipazioni della società incorporata mediante indebitamento (articolo 2501-bis, Cod.civ.); si tratta di una posizione abbastanza innovativa e importante, in quanto la dottrina aveva preferito interpretare la disciplina di questa operazione in modo molto rigido escludendo l’applicazione delle semplificazioni previste per altri casi di fusione, in ragione degli interessi protetti e della delicatezza dell’operazione stessa.
In ogni caso, viene sottolineato che il dovere di informativa completa ed aggiornata che incombe sugli amministratori è sancito dall’articolo 2501-quinquies, comma 3, Cod.civ., ai sensi del quale l’organo amministrativo deve segnalare ai soci in assemblea le modifiche rilevanti degli elementi attivi e passivi delle società partecipanti alla fusione che siano intervenute tra la data del deposito del progetto di fusione presso la sede della società, o della sua pubblicazione sul sito internet, e la data in cui l’assemblea è convocata per deliberare la fusione stessa. Questo dovere non è quindi aggirabile con la rinuncia unanime alla situazione patrimoniale che fosse prestata da parte dei soci.