Proroga versamenti se vi sono studi di settore “approvati”
di Fabio Garrini
Dopo aver ottenuto in extremis (o oltre…) la proroga, già segnalata in precedenza sulle pagine della presente rivista telematica, non resta che esaminarne il contenuto al fine di individuare esattamente quali sono i soggetti che possono beneficiare di queste tanto attese 3 settimane di “tempi supplementari” per il versamento delle imposte senza maggiorazione. Valutazioni i contribuenti hanno dovuto fare sulla base del comunicato stampa (datato 14 giugno) visto che il testo del provvedimento che stabilisce detta proroga ancora non risulta ufficializzato alla scadenza del 16 giugno (anche se in via ufficiosa il testo è ormai ben noto e significative modifiche non pare che possano essere introdotte).
I contribuenti soggetti agli studi di settore
La proroga gratuita al 7 luglio (20 agosto con applicazione della maggiorazione dello 0,4%) è utilizzabile “da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”. Questa è la formulazione non nuova (nel senso che anche lo scorso anno il provvedimento era costruito in questo modo) con la quale vengono individuati i soggetti chiamati al 7 luglio al primo versamento: vanno in proroga non tanto coloro che materialmente applicano gli studi di settore, ma piuttosto coloro che presentano un codice attività per il quale è applicabile lo studio di settore, indipendentemente dal fatto che essi lo applichino o meno.
Anzi, ad essere più precisi, indipendentemente dal fatto che tali contribuenti siano chiamati alla compilazione stessa dello studio. Il provvedimento dello scorso anno (ma anche quello di quest’anno è del tutto analogo) risulta indirizzato anche nei confronti di coloro che presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità dagli studi. Quindi, ad esempio, anche a favore dei soggetti che cessano l’attività e quindi devono compilare lo studio ai fini statistici senza però applicarne il relativo risultato, così come per coloro che si trovano al primo anno di esercizio dell’attività, contribuenti questi ultimi che oltre a rientrare nella causa di esclusione, non sono neppure tenuti a compilare il prospetto dati dello studio.
Vi è solo una causa di esclusione che preclude il contribuente dalla possibilità di accedere all’utilizzo della proroga: la scadenza rimane fissata alo scorso 16 giugno (quindi potranno versare al 16 luglio applicando l’interesse corrispettivo dello 0,4%) coloro che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge, facendo a tal fine riferimento al limite 5,16 milioni di euro.
La proroga viene inoltre concessa per i contribuenti che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si tratta del regime noto tra gli operatori come “dei minimi” o, come il Legislatore ha preferito rubricarlo a partire dall’estate 2011, “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Detto regime è caratterizzato, tra gli altri aspetti, dall’esonero dall’obbligo di compilazione degli studi di settore: il provvedimento di proroga include esplicitamente i contribuenti che applicano tale regime nella possibilità di rinviare al 7 luglio il versamento delle imposte scaturenti dal modello UNICO.
Da ricordare invece che non opera la proroga per quei contribuenti tenuti all’applicazione dei parametri: per essi la scadenza rimane quella ordinaria, quindi lo scorso 16 giugno, rimanendo a disposizione la possibilità di versare il prossimo 16 luglio, ma in questo caso applicando la maggiorazione.