Sanzioni doganali: spunta la retroattività
di Davide GiampietriRoberto Bianchi
La sentenza n. 571/12 del 27 febbraio 2014, emessa dalla Corte di Giustizia UE, ha legittimato le verifiche doganali estese a merci contenute in dichiarazioni doganali antecedenti. Il provvedimento ha certificato la legittimità delle verifiche su determinati beni, allargata a prodotti identici compresi in precedenti dichiarazioni presentate dal medesimo soggetto. È pertanto consentito applicare il maggior prelievo doganale e tributario, i correlati interessi di mora e la relativa sanzione, nella circostanza di irregolarità riscontrate attraverso controlli successivi.
La questione è, in prima battuta, incentrata sulla corretta interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, che consente all’autorità doganale di estendere i risultati di una verifica parziale, effettuata su campioni di merci contenute all’interno di una dichiarazione doganale, ad altri prodotti inseriti in dichiarazioni doganali antecedenti, inoltrate dal medesimo contribuente, non soggette a precedenti verifiche e dichiarati con i medesimi riferimenti previsti dai codici di nomenclatura combinata, provenienti dal medesimo produttore e caratterizzati da analoghe composizioni e denominazioni.
La Corte di Giustizia UE ha ritenuto che l’autorità doganale ha la facoltà di “allargare” i risultati di una verifica parziale di merci, ma tale facoltà risulta applicabile solamente ai prodotti oggetto di una “unica dichiarazione”, quando tali mercanzie siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione del loro “svincolo”. Tale disposizione non consente di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, a prodotti indicati in dichiarazioni doganali precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo “svincolo”. Tale precisazione si rivela propedeutica alla corretta applicazione delle imposte previste dal codice doganale comunitario e a garantire processi rapidi ed efficaci di immissione in libera pratica a salvaguardia degli interessi dell’autorità doganale e degli operatori economici.
Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha voluto precisare che le dichiarazioni doganali possono essere successivamente contestate dall’autorità doganale in quanto, tale norma, consente alle dogane di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a prodotti compresi in dichiarazioni doganali precedenti, effettuate dal medesimo dichiarante, qualora tali merci risultino identiche.
Sul tema la Suprema Corte ha precisato che la determinazione dell’identità delle merci può basarsi, in particolare, sulla verifica della documentazione e dei riferimenti commerciali inerenti alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive attività commerciali relative alle medesime merci e, nel dettaglio, sulle informazioni fornite dal dichiarante in dogana, dalle quali emerga che le merci provenivano dallo stesso fornitore e possedevano la medesima composizione, aspetto e denominazione dei prodotti oggetto delle precedenti dichiarazioni doganali.
Tale estensione trova giustificazione nella finalità stessa del codice doganale comunitario, che vuole garantire una corretta applicazione delle imposte in esso contenute assicurando, al tempo stesso, procedure rapide ed efficaci.
Tale facoltà è altresì coerente con quanto previsto dall’art. 78 del Codice doganale comunitario, che intende far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile. E pertanto non assume rilevanza il fatto che il contribuente in dogana non sia più in grado di richiedere una verifica supplementare delle merci in transito ed eventualmente il prelievo di campioni integrativi in quanto, l’art. 78 del Codice doganale, trova la sua applicazione, dopo la concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la verifica dei prodotti può rivelarsi impossibile.
Pertanto, a parere delle Corte di Giustizia UE, l’autorità doganale può legittimamente effettuare l’estensione dei risultati di una verifica parziale di merci inserite in una dichiarazione doganale a prodotti contenuti in dichiarazioni in dogana antecedenti, a cui la stessa dogana ha già concesso lo svincolo, a condizione però che tali merci siano identiche e che tale circostanza sia stata verificata dal giudice.
Mai come in questa circostanza risulta attuale l’aforismo dell’illuminato scrittore austriaco Karl Kraus che, come un moderno Zarathuštra Spitāma, già nel primo novecento sentenziava “la bruttezza del presente ha valore retroattivo”.