Beni aziendali, quali procedure in caso di donazione, distruzione o furto
di Viviana Grippo
Anche se, chiaramente, l’evento non può dirsi caratteristico della vita aziendale avviene spesso che si verifichino in azienda ammanchi di carattere finanziario, furti di beni o di merci.
E’ anche possibile che l’azienda proceda alla distruzione o donazione di un bene non più utile.
In ognuno di questi casi i beni aziendali escono dalla disponibilità dell’azienda con conseguente necessità di rilevazione contabile.
In particolare mentre il furto di denaro e quello di merce non costituiscono una problematica ai fini fiscali, cosa diversa è il furto dei beni strumentali: infatti, la normativa tributaria considera come ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino più nei luoghi ove l’imprenditore, ma anche il professionista, svolgono la propria attività.
In particolare l’art.1 del DPR n. 441/97 nel disciplinare le presunzioni di cessione e di acquisto, prevede che: “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa.”
Tale presunzione non trova applicazione nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta possa dimostrare che i beni mancanti:
- siano stati dati a terzi in lavorazione, in deposito, in comodato, o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà,
- siano stati venduti,
- siano stati impiegati nella produzione,
- siano andati perduti o distrutti.
Analizziamo prima l’aspetto contabile relativo al furto e/o distruzione e a seguire la procedura da applicarsi per vincere la presunzione di vendita.
Come abbiamo detto i furti possono riguardare denaro, assegni in cassa, beni di proprietà aziendale o anche merce.
Esaminiamo le varie casistiche:
Furto di denaro in cassa
Supponiamo che si verifichi un ammanco di cassa di 200,00 euro, la rilevazione contabile deve essere la seguente:
Insussistenza passiva (ce) a Cassa (sp) 200,00
Furto di beni di proprietà aziendale
Supponiamo che in azienda venga a mancare un bene, attrezzatura, valore originario 1.000,00 (costo di acquisto), ammortizzato per euro 100,00, la rilevazione contabile da eseguire per rilevare il furto sarà la seguente:
Diversi a Attrezzature (sp) 1.000,00
Fondo ammortamento attrezzature varie (sp) 100,00
Sopravvenienza passiva (ce) 900,00
In relazione alla sopravvenienza, sia essa attiva sia passiva, il principio contabile n.29 rinviando a quanto disposto dal n. 12 e dal relativo Documento interpretativo n. 1, chiarisce che i furti e gli ammanchi di beni, le perdite o i danneggiamenti di beni per eventi naturali straordinari sono da iscrivere nel Conto economico come operazioni straordinarie.
Furto di merci
Quanto all’ammanco di merci esso non deve essere contabilmente rilevato in quanto il minor valore verrà contabilizzato/valutato all’atto della valutazione delle rimanenze.
Potremmo dire che l’aspetto contabile va di pari passo con quello documentale, le registrazioni di cui sopra, infatti, devono essere effettuate una volta esperite le procedure “amministrative” di cui diremo.
In particolare nel caso dei furti è necessario dotarsi di denuncia redatta presso gli organi di Pubblica Sicurezza ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/00 resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza. In tale denuncia deve essere indicato il valore dei beni persi.
Tale denuncia deve restare nella disponibilità del contribuente che è tenuto a mostrarla agli eventuali verificatori senza alcuna precedente comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Si ritiene anche opportuno, anche e soprattutto ai fini contabili, che nel documento sia specificato il valore originario del bene, se i beni mancanti sono già stati oggetto di ammortamento ed in quale misura o se si trattava di beni ormai obsoleti e di scarso valore.
Diversamente in caso di distruzione dei beni è necessario comunicare la distruzione del bene all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza indicando la data, l’ora ed il luogo in cui la distruzione verrà eseguita oltre alla natura, qualità e quantità dei beni distrutti, l’eventuale valore residuo al termine dell’operazione.
La comunicazione va fatta pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima di quello fissato per la distruzione, tale comunicazione può essere omessa se l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad €5.164,57.
Come abbiamo già detto in premessa il contribuente può anche decidere di “donare” i beni. In questo caso è necessario fare apposita comunicazione all’’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza di competenza indicando data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti, sulla base del prezzo di acquisto. Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può essere omessa se il costo dei beni non supera €10.000,00.
Sarà necessario anche emettere documento di consegna numerato ovvero rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68.
Tale operazione deve ritenersi imponibile, essa si considererà esente, ai sensi del n.12) dell’art.10 del DPR n.633/72, solo nel caso in cui esse siano: “fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus”.
Ne deriva che affinché la cessione possa intendersi senza applicazione delle imposte essa deve avvenire gratuitamente e deve essere destinata ad un beneficiario in oggettiva situazione di svantaggio (soggetti come individuati dalla norma).
Un ultimo accenno va, a nostro avviso, riservato al caso della cessione gratuite di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
Per dotazione informatica, si intendono le componenti elettroniche, hardware e software. L’art.54 della L. n.342/00 e il D.M. n.264/01 hanno previsto che le cessioni gratuite di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione o semplicemente obsoleti per l’uso, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo nei confronti di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi, enti religiosi non costituiscono ricavi né plusvalenze patrimoniali e resta ferma la deducibilità del costo di tali beni.
Ai fini del superamento della presunzione di cessione si applicano in tal caso le medesime indicazioni già date con riferimento alla distruzione di beni.
Infine nel caso in cui il contribuente per liberarsi di beni non più utili effettui una vendita in blocco, è necessario emettere fattura e redigere apposito documento di trasporto dai quali risulti natura e quantità dei beni nonché la sottoscrizione del cessionario. Nel documento di trasporto dei beni in possesso del cedente deve risultare l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto degli stessi.